Con questa sentenza la
Corte di Cassazione ha confermata la condanna inflitta nei due primi gradi di
giudizio ad un preposto per l’infortunio occorso in una azienda ad un
lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un
operatore privo della specifica abilitazione. La penale responsabilità del
preposto era stata ravvisata per avere lo stesso tollerato una prassi scorretta
e pericolosa in uso nell’azienda della quale era a conoscenza e della quale
avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell’esercizio dei compiti di controllo
inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in
Cassazione
La Corte di Appello, ha
condannato il preposto di un’azienda, esercente attività di somministrazione di
alimenti a mezzo di distributori automatici, per avere cagionato a un tecnico
riparatore lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, per
negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro. La sentenza di primo grado aveva assolto, con la
formula “perché il fatto non costituisce reato”, l'amministratore delegato
della società che gestiva l’azienda mentre ha riconosciuto il preposto colpevole
del reato di lesioni gravi.
Era accaduto che il
tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla
pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla
sul muletto condotto dal lavoratore infortunato allorquando, inclinata la
gabbia per consentire allo stesso di caricarla, veniva attinto dalle forche al
piede sinistro che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime.
Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle
loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul
lavoro da svolgere.
Contro la sentenza della Corte di Appello il
preposto ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato ritenuto
infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato, così come
avevano già fatto i giudici della Corte di Appello, che presso lo stabilimento
nel quale era accaduto l’evento infortunistico si era instaurata una prassi in
forza della quale non solo gli addetti alla conduzione dei muletti ma anche i
tecnici riparatori, quale era il conduttore dell’attrezzatura al momento
dell’accaduto, manovravano i muletti per le incombenze loro affidate, prassi di
cui il preposto, peraltro presente il giorno dell'incidente, era a perfetta
conoscenza e per evitare la quale non era mai intervenuto. La Corte territoriale ha riconosciuta la sua
penale responsabilità solo ed esclusivamente per avere tollerato la prassi
scorretta e pericolosa e di cui avrebbe dovuto impedire la prosecuzione
nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo inerenti la sua posizione
di garanzia in materia di sicurezza.
Fonte: estratto da Punto Sicuro
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