martedì 16 gennaio 2018

Le responsabilità del preposto e lo svolgimento dei compiti di vigilanza



Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha confermata la condanna inflitta nei due primi gradi di giudizio ad un preposto per l’infortunio occorso in una azienda ad un lavoratore investito dalle forche di un carrello elevatore guidato da un operatore privo della specifica abilitazione. La penale responsabilità del preposto era stata ravvisata per avere lo stesso tollerato una prassi scorretta e pericolosa in uso nell’azienda della quale era a conoscenza e della quale avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell’esercizio dei compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello, ha condannato il preposto di un’azienda, esercente attività di somministrazione di alimenti a mezzo di distributori automatici, per avere cagionato a un tecnico riparatore lesioni gravi consistenti nello schiacciamento del piede, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza di primo grado aveva assolto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, l'amministratore delegato della società che gestiva l’azienda mentre ha riconosciuto il preposto colpevole del reato di lesioni gravi. 

Era accaduto che il tecnico riparatore di distributori automatici, dopo avere provveduto alla pulizia di una gabbia di protezione dei distributori, si accingeva a caricarla sul muletto condotto dal lavoratore infortunato allorquando, inclinata la gabbia per consentire allo stesso di caricarla, veniva attinto dalle forche al piede sinistro che rimaneva schiacciato fra la gabbia e le forche medesime. Entrambi i lavoratori svolgevano nell'occasione operazioni non comprese nelle loro mansioni ed erano privi di formazione, informazioni ed addestramento sul lavoro da svolgere. 

 Contro la sentenza della Corte di Appello il preposto ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato, così come avevano già fatto i giudici della Corte di Appello, che presso lo stabilimento nel quale era accaduto l’evento infortunistico si era instaurata una prassi in forza della quale non solo gli addetti alla conduzione dei muletti ma anche i tecnici riparatori, quale era il conduttore dell’attrezzatura al momento dell’accaduto, manovravano i muletti per le incombenze loro affidate, prassi di cui il preposto, peraltro presente il giorno dell'incidente, era a perfetta conoscenza e per evitare la quale non era mai intervenuto. La  Corte territoriale ha riconosciuta la sua penale responsabilità solo ed esclusivamente per avere tollerato la prassi scorretta e pericolosa e di cui avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza.



Fonte: estratto da Punto Sicuro
 

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