Il Consiglio dei Ministri
ha approvato il regolamento che attua i principi previsti dal Codice di
protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati effettuato da
organi, uffici o comandi di polizia. Sarà vietata la raccolta dei dati sulle
persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli
genetici e biometrici), la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento
sessuale, salvo particolari eccezioni dovute a ragioni di sicurezza.
È quanto stabilito dal
Consiglio dei Ministri che, riunitosi nella seduta dello scorso 1° dicembre
2017, ha provveduto, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro
dell'interno Marco Minniti, all'approvazione, in esame definitivo, di un
regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Si tratta dello schema di
d.P.R. previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che ha demandato proprio a un provvedimento del Presidente della Repubblica
(previa deliberazione del CdM, su proposta dei Ministri dell'interno e della
giustizia) l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi previsti
dal Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei
dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da
organi, uffici o comandi di polizia.
Vietati raccolta e trattamento dati per origine
razziale o etnica
In particolare, viene
stabilito il divieto di raccolta e trattamento dei dati sulle persone per il
solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e
biometrici), la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento sessuale,
lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l'adesione a
movimenti sindacali.
Eccezionalmente, il
trattamento di tale particolare categoria di dati sarà consentito laddove
giustificato da esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di
indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ad integrazione di altri dati personali.
Il regolamento si
occuperà anche di disciplinare i casi in cui è consentita la comunicazione dei
dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a
privati, allo scopo, sostanzialmente, di evitare pericoli gravi e imminenti
alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti
istituzionali per le finalità di polizia.
Videosorveglianza: necessario rispettare gli
obblighi di segretezza
Ancora il provvedimento
andrà a normare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa
fotografica, video e audio, che sarà consentito per finalità di polizia quando
ciò appaia necessario per documentare specifiche attività preventive e
repressive di reati.
Inoltre, si precisa che
la diffusione di dati e immagini sarà consentita soltanto nei casi in cui si
renda necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli
obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la
dignità della persona interessata.
Termini per la conservazione dei dati
Il regolamento si
occuperà, altresì, di individuare gli specifici termini massimi per la
conservazione dei dati, che andranno quantificati in relazione a distinte
categorie. Si dispone, inoltre, che
tali termini, come individuati, saranno aumentati di due terzi quando i dati
personali verranno trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva
relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e
informatici.
Decorsi i termini di
conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento
automatizzato, saranno poi cancellati o resi anonimi, mentre i dati non
soggetti a trattamento automatizzato continueranno a essere disciplinati dalle
disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni.
Richiesta sull'esistenza di dati personali
Infine, sarà contemplata
dal provvedimento la possibilità che la persona interessata possa chiedere la
conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro
comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.
Fonte: Studio Cataldi
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