mercoledì 18 ottobre 2017

Prevenzione incendi per oleifici e frantoi



Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco – ha reso disponibili le “LINEE GUIDA di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio”, uno strumento che mira ad individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell’ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d’oliva vergine.

Ricordiamo che l’attività di deposito di olio di oliva vergine costituisce un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco, in quanto ascrivibile al p.to 12 dell’Allegato 1 del DPR 151/2011. Il documento è il frutto della collaborazione tra Associazioni di categoria ed Uffici della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile. Vediamo un estratto del documento:

 5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO DEI FRANTOI

5.1 - GENERALITÀ

Gli impianti tecnologici del frantoio devono essere realizzati secondo la regola d’arte e la normativa vigente in materia. Gli stessi devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

 5.2 - CLASSIFICAZIONE

Le aree a rischio specifico sono così classificate:

  • spazi per depositi dei sottoprodotti o altri materiali infiammabili/combustibili (vedi 5.3.1),
  • depositi di materiali vari (cartone, pallet, plastica per imballaggio ecc.) necessari per l’esercizio dell’attività di confezionamento (vedi 5.3.2),
  • aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori e simili (vedi 5.4),
  • impianti di produzione calore (vedi 5.5).  


 5.3 - SPAZI PER DEPOSITI

5.3.1 – DEPOSITI DI NOCCIOLINO O DI ALTRI MATERIALI COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI.

I depositi di nocciolino o di altri materiali infiammabili e combustibili devono essere, di regola, ubicati all’esterno dell’attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. I depositi devono essere posizionati in maniera tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione dello stesso all’interno dei locali dell’attività. Nei casi in cui i depositi siano ubicati all’interno dell’edificio, essi devono essere realizzati in locali appositi costituenti compartimento antincendio e rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. I depositi di nocciolino con quantitativi superiori a 50.000 kg, qualora siano verificate le condizioni di cui al punto 36 dell’Allegato 1 al D.P.R. 151/2001, sono soggetti agli adempimenti previsti dal medesimo decreto.

 5.3.2 – DEPOSITI DI MATERIALI VARI NECESSARI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA DI CONFEZIONAMENTO

Tali depositi (contenenti ad esempio: cartone, pallet, plastica per imballaggi, serbatoi in plastica, ecc.) devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio.  All’interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera preventivamente individuata dal datore di lavoro.

5.4 – AREE DESTINATE ALLA RICARICA DEGLI ACCUMULATORI DI CARRELLI ELEVATORI E SIMILI

Le aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori, muletti e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all’interno dell’edificio in locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 e dotate di aperture di ventilazione in grado di garantire la portata d’aria richiesta dalla norma EN 50272-3 (CEI 21- 42) “Batterie di trazione”.

 5.5 – IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

Gli impianti di produzione del calore devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi.

[…]

 11. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi almeno:

  • le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
  •  l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
  • i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
  • i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica
  • i pulsanti di allarme.

12. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) anche per quanto riguarda la formazione del personale. Questo deve essere formato in conformità all’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008. Nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio. Presso l’attività deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l’ubicazione:

  • delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
  • dei mezzi e degli impianti di estinzione;
  • dei dispositivi di arresto degli impianti; 
  • dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile o liquido infiammabile;
  • dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.



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