In vigore l'obbligo
previsto dal D.M. 183/2016 di comunicare gli infortuni superiori a un giorno
entro 48 ore a fini statistici.
Dal 12 ottobre 2017 è
scattato l'obbligo datoriale di comunicare all'INAIL, a fini statistici e
informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi
superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. La finalità solo
statistica affianca, senza intaccare, l'obbligo a fini assicurativi di comunicare
gli infortuni superiori a 3 giorni.
L'obbligo trova la sua
fonte nel decreto del Ministero del lavoro 183/2016 che ha precisato le regole
tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
In prima battuta era
stato fissato un termine di sei mesi per l'entrata in vigore, fissata al 12
aprile 2017, ma l'intervento del Decreto ‘Milleproroghe’ ha spostato le
lancette di altri sei mesi (un anno dalla vigenza iniziale, ossia dal 12
ottobre 2016), pertanto l'obbligatorietà dell'adempimento è scattato dal 12
ottobre 2017.
Per effetto del D.M.,
l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce altresì
l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
La comunicazione risponde
a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione
dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie
correlate al lavoro, nonché di indirizzo delle relative attività di vigilanza
(per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).
In caso di mancata
comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni "brevi"
scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale
da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni
superiori ai tre giorni.
Fonte: Assolavoro
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