mercoledì 12 luglio 2017

EN 14502-1 Cestelli per sollevamento eccezionale di persone



Il cestello (o cesta) è un dispositivo destinato ad essere accoppiato eccezionalmente a macchine utilizzate normalmente per il sollevamento materiali, in particolare: 

- Carrello industriale semovente con operatore a bordo (dove per carrello elevatore a forche è un carrello industriale semovente con operatore a bordo).
- Gru (dove per gru si nitende una macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa). 

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici
(EN 14502-1 -stato di buona tecnica) che procedurali. Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. 

E’ assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna. L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.

Il d.lgs. n. 81/2008 proibisce, infatti, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal parere della commissione consultiva permanente.
Al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008 è riportato: 

ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, 3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. 


A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Sono stati elaborati 2 Documenti da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro su:

1. sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011)
2. Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine (Nota 18 aprile 2012)

Il parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011 della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” prevede specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature da abbinare agli stessi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Successivamente la stessa Commissione ha approvato il 18 aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” poi recepite con nota del 9 maggio 2012. Nella definizione di queste procedure operative un utile riferimento è senza dubbio rappresentato dalle norme di buona tecnica come sopra richiamate, che nello specifico sono rappresentate da: 

- UNI EN 14502-1:2010 Apparecchi di sollevamento Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi 
- ISO 12480-1:1997 Cranes - Safe use Part 1: General - Annex C - Raising or lowering of persons”

Fonte:  Ceretifico.com

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