lunedì 22 maggio 2017

REACH e CLP – Piano nazionale dei controlli su prodotti chimici 2017



Dal Ministero della Salute è stato comunicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017“. Il Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.

Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Fabbricanti e importatori – La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele anche contenute in articoli, l’obbligo di presentare all’Agenzia europea (ECHA) una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Chi sono i destinatari dei controlli?

Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti dal REACH sono, in particolare:
·         produttori e importatori di sostanze in quanto tali
·         produttori e importatori di miscele
·         produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate
·         produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti”
·         utilizzatori “ a valle” di sostanze, miscele e articoli.
Il piano, disponibile a questo link, privilegia determinate sostanze e determinate attività, ma destinatari del controllo possono essere sia i produttori/importatori che gli utilizzatori dei prodotti chimici.

Utilizzatori a valle (chi usa i prodotti): quali obblighi?

L’utilizzatore a valle di sostanze chimiche deve:
·         verificare di essere in possesso di schede di sicurezza aggiornate;
·         verificare se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato nella SDS (scheda di sicurezza) e/o gli scenari di esposizione previsti;
·         essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
·         [se del caso] fornire ai propri clienti informazioni: nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione.

In caso di uso difforme dalla scheda di sicurezza?

Se l’uso che si intende fare della sostanza o del preparato non rispecchia gli usi previsti nella scheda di sicurezza o lo scenario di esposizione, è possibile:
·         contattare il fornitore e chiedergli di predisporre uno scenario d’esposizione che tenga conto delle condizioni d’uso in questione;
·         cambiare fornitore (con scheda dati di sicurezza che contempla lo scenario d’esposizione dell’utilizzatore a valle);
·         modificare le condizioni d’uso adattandole allo scenario d’esposizione;
·         valutare più nel dettaglio se esiste un rischio effettivo o meno;
·         cercare sostanze o miscele meno pericolose;
·         redigere una propria relazione sulla sicurezza chimica (predisponendo il proprio scenario di esposizione).

Schede di sicurezza (SDS)

E’ l’utilizzatore a valle (ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Reach), cioè l’azienda stessa che ne fa uso, a dover verificare se l’uso previsto nella sua azienda è contemplato dal fornitore della sostanza nella scheda di sicurezza.
E’ quindi necessario mantenere aggiornato l’elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda e conservare e mantenere aggiornato l’archivio delle relative schede di sicurezza (SDS).
Le schede devono in particolare:
·         essere redatte conformemente a quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP;
·         essere accessibili ai lavoratori;
·         comprendere l’uso effettivamente effettuato.

E’ di fondamentale importanza in particolare l’ultimo punto: qualora infatti l’uso non dovesse essere compreso tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle sarebbe tenuto ad informare il proprio fornitore al fine di adeguare la scheda di sicurezza o effettuare a propria iniziativa la Valutazione  sulla Sicurezza Chimica da presentare ad ECHA, che comprenda la propria modalità di utilizzo.
La verifica della conformità delle (e)SDS è uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2017.

Sostanze contenute in articoli importati – Quali obblighi?

In taluni casi gli importatori di articoli devono registrare o notificare sostanze presenti in articoli all’ECHA; tali obblighi sono in genere gli stessi dei fabbricanti di articoli. Quando si immette un articolo nel mercato dello Spazio Economico Europeo, gli importatori di articoli dovrebbero anche comunicare al cliente l’informazione sulle sostanze presenti nei loro articoli. Ogni importatore deve effettuare le opportune verifiche al fine di stabilire se si applicano obblighi di registrazione, notifica o comunicazione.


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