Dal Ministero della
Salute è stato comunicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sui
prodotti chimici – Anno 2017“. Il Piano è stato predisposto con la
collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro
Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del
Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di
controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.
Il REACH è un sistema
integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute
umana e dell’ambiente. Fabbricanti e importatori – La registrazione delle
sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele
anche contenute in articoli, l’obbligo di presentare all’Agenzia europea (ECHA)
una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in
mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare
le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.
Chi sono i destinatari dei controlli?
Per quanto riguarda il
settore privato, i soggetti coinvolti dal REACH sono, in particolare:
·
produttori e
importatori di sostanze in quanto tali
·
produttori e
importatori di miscele
·
produttori e
importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate
·
produttori e
importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti”
·
utilizzatori
“ a valle” di sostanze, miscele e articoli.
Il piano, disponibile a
questo link,
privilegia determinate sostanze e determinate attività, ma destinatari del
controllo possono essere sia i produttori/importatori che gli utilizzatori dei
prodotti chimici.
Utilizzatori a valle (chi usa i prodotti): quali
obblighi?
L’utilizzatore a valle di
sostanze chimiche deve:
·
verificare di
essere in possesso di schede di sicurezza aggiornate;
·
verificare se
l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto
riportato nella SDS (scheda di sicurezza) e/o gli scenari di esposizione
previsti;
·
essere in
possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti
chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano
agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH;
·
[se del caso]
fornire ai propri clienti informazioni: nel caso dei formulatori, relative alla
pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti
adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione.
In caso di uso difforme dalla scheda di sicurezza?
Se l’uso che si intende
fare della sostanza o del preparato non rispecchia gli usi previsti nella
scheda di sicurezza o lo scenario di esposizione, è possibile:
·
contattare il
fornitore e chiedergli di predisporre uno scenario d’esposizione che tenga
conto delle condizioni d’uso in questione;
·
cambiare
fornitore (con scheda dati di sicurezza che contempla lo scenario d’esposizione
dell’utilizzatore a valle);
·
modificare le
condizioni d’uso adattandole allo scenario d’esposizione;
·
valutare più
nel dettaglio se esiste un rischio effettivo o meno;
·
cercare
sostanze o miscele meno pericolose;
·
redigere una
propria relazione sulla sicurezza chimica (predisponendo il proprio scenario di
esposizione).
Schede di sicurezza (SDS)
E’ l’utilizzatore a valle
(ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Reach), cioè l’azienda stessa che ne fa
uso, a dover verificare se l’uso previsto nella sua azienda è contemplato dal
fornitore della sostanza nella scheda di sicurezza.
E’ quindi necessario
mantenere aggiornato l’elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda
e conservare e mantenere aggiornato l’archivio delle relative schede di sicurezza
(SDS).
Le schede devono in
particolare:
·
essere
redatte conformemente a quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP;
·
essere
accessibili ai lavoratori;
·
comprendere
l’uso effettivamente effettuato.
E’ di fondamentale
importanza in particolare l’ultimo punto: qualora infatti l’uso non dovesse
essere compreso tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle sarebbe tenuto
ad informare il proprio fornitore al fine di adeguare la scheda di sicurezza o
effettuare a propria iniziativa la Valutazione
sulla Sicurezza Chimica da presentare ad ECHA, che comprenda la propria
modalità di utilizzo.
La verifica della
conformità delle (e)SDS è uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale
delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2017.
Sostanze contenute in
articoli importati – Quali obblighi?
In taluni casi gli
importatori di articoli devono registrare o notificare sostanze presenti in
articoli all’ECHA; tali obblighi sono in genere gli stessi dei fabbricanti di
articoli. Quando si immette un articolo nel mercato dello Spazio Economico
Europeo, gli importatori di articoli dovrebbero anche comunicare al cliente
l’informazione sulle sostanze presenti nei loro articoli. Ogni importatore deve
effettuare le opportune verifiche al fine di stabilire se si applicano obblighi
di registrazione, notifica o comunicazione.
Fonte: Ambiente
e Sicurezza News
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