lunedì 24 aprile 2017

La valutazione di impatto e clima acustico



L’acustica ambientale si occupa dell’analisi preventiva o post-operam del potenziale impatto di un’opera che può produrre rumore o della verifica delle condizioni ambientali (“clima”) in una determinata area al fine di ospitare una entità sensibile.

A seconda dei casi il problema può essere studiato in termini di:

  • impatto acustico: mediante una specifica valutazione previsionale o post-operam, orientata a definire le caratteristiche di emissione di una determinata sorgente sonora e il relativo impatto sull’ambiente circostante e/o su potenziali recettori sensibili;
  • clima acustico: quando si vuole determinare (in modo previsionale) o verificare a posteriori, se in una determinata zona siano presenti le condizioni per ospitare un’opera che necessita di un certo tipo di tutela dal punto di vista acustico (es. una zona residenziale, una scuola, un ospedale).
Qualora le condizioni (in un caso o nell’altro) non siano adeguate, è necessario prevedere un piano di risanamento acustico, che definisca le adeguate misure di bonifica che consentano una adeguata mitigazione del rumore.

La L. 447/1995, ha posto in capo ai Comuni in particolare l’onere di procedere alla classificazione acustica del territorio comunale, per consentire una adeguata pianificazione territoriale, tale da consentire una adeguata tutela sotto il profilo acustico, ma anche l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico.
  • Classificazione acustica del territorio comunale: è uno strumento urbanistico sviluppato a partire dalla suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
  • Regolamenti acustici: sono regolamenti definiti a livello comunale per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico (regolamento acustico generale, per attività temporanee, cantieri, ecc.).
  • Piani di risanamento acustico: strumenti eventuali di risoluzione delle criticità acustiche rilevate.

 Fonte: SYRIOS

martedì 18 aprile 2017

Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura



Il "Registro dell'Apparecchiatura", per i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS (Regolamento n. 517/2014/UE), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.. Il "Registro dell'Apparecchiatura" deve essere:
  • "dotato" da parte degli operatori (proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto o soggetto terzo delegato);
  • "compilato" da tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura (in possesso dei requisiti professionali del D.M. 37/08).
Il registro e i controlli periodici per la prevenzione di perdite di F-GAS sono obbligatori per apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 TonCO2eq o 10 TonCO2eq se ermeticamente sigilliate.

L’obbligo di dotare il proprio climatizzatore o pompa di calore del registro dell’apparecchiatura è responsabilità dell’operatore. Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato a una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Per “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto si intende, in linea di principio, avere:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • il controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli delle perdite o riparazioni.

Il registro dell’apparecchiatura è compilato dal tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura. Per poter “intervenire sul circuito frigorifero” il tecnico deve possedere, non solo i requisiti professionali del D.M. 37/08, ma anche la certificazione F-gas con relativo numero di patentino. In funzione dei quantitativi di gas contenuti nelle macchine, vengono stabiliti i la periodicità dei controlli delle perdite di gas refrigerante. Le persone o aziende certificate a livello nazionale sono consultabili al link: http://www.fgas.it/ 

Si precisa che le attività per cui vi è l’obbligo di patentino F-gas sono:
a) installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento se prevedono interventi diretti sul circuito frigorifero;
b) controlli delle perdite;
c) recupero F-gas.

I Dati da riportare sul registro sono:
  • Dati identificativi dell’operatore;
  • Dati identificativi dell’impianto e delle singole dell’apparecchiature (ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, ecc.);
  • Dati identificativi dell’azienda certificata F-gas;
  • -Elenco degli interventi di manutenzione relativi ai controlli periodici delle perdite di refrigerante e finalizzati al contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera, tra cui in particolare:
  1.  prova/controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se esiste);
  2. aggiunta di refrigerante;
  3. recupero/eliminazione F-gas.

Fonte: Certifico 

mercoledì 12 aprile 2017

Cassazione su Ecoreati



Nel corso del seminario sui reati ambientali, svoltosi presso la Regione Toscana, si è fatto il punto sulla L. 68 del 2015, in materia di ecoreati, parlando anche della prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di ecoreati, n. 46170 del 3 novembre 2016.
Come sappiamo la Legge 68/2015 ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale, questo ha significato un rafforzamento della tutela dell'ambiente che, prima, era debole in quanto quasi esclusivamente di tipo contravvenzionale.

Di recente, la Corte di Cassazione, che aveva già dato un contributo importante alla lettura della nuova normativa a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte stessa, ha espresso la sua prima sentenza in materia di ecoreati, in particolare sulla fattispecie criminale ambientale prevista dall'articolo 452 bis del Codice Penale.

Si tratta della prima pronuncia in materia, quindi dobbiamo aspettare ed essere cauti ma, come ha avuto modo di precisare Vito Bertoni, Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze e componente del Gruppo di lavoro sui reati in materia ambientale, fissa alcuni punti fermi su aspetti molto dibattuti della legge.

La recente sentenza, in estrema sintesi, chiarisce alcuni concetti, oggetto di interpretazione, come:


  •   abusività, nella legge si fa riferimento all'avverbio “abusivamente”, la Corte di Cassazione in questa sentenza conferma che abusivamente vada inteso non solo in caso di violazioni a disposizioni normative ma anche di tipo amministrativo;
  •   compromissione e/o deterioramento, anche su questi due termini ci sono state interpretazioni diverse, la Corte di Cassazione a proposito afferma che siamo di fronte a due concetti diversi, il deterioramento è un'alterazione statica mentre la compromissione è un'alterazione dinamica;
  •   significatività, ciò che conta è che la compromissione e/o il deterioramento siano rilevanti e misurabili, ovvero valutabili ed apprezzabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo.


Fonte: ARPAT

mercoledì 5 aprile 2017

Sicurezza delle gru leggere



La norma tecnica EN 16851:2017 è stata preparata dal Comitato Tecnico CEN/TC 147 “Sicurezza delle gru”, la cui segreteria è affidata al BSI ed è stata approvata dal CEN in data 14 novembre 2016, pubblicata da UNI in data 23 marzo 2017.

La norma EN 16851:2017 si applica a:
- Sistemi di gru leggere, sia sospesi sia autoportanti;
- gru a bandiera su colonna;
- gru a bandiera su mensola.

La norma è applicabile a gru e sistemi di gru, le cui strutture sono realizzati in acciaio o alluminio, escluse strutture in alluminio contenenti giunti saldati, è applicabile alle gru, che sono prodotte dopo la data di approvazione da parte del CEN della presente norma europea. Es:




La presente norma europea EN 16851:2017 non si applica alle gru coperte da altre norme specifiche, per esempio EN 15011 o EN 14985, e non include i requisiti per il sollevamento di persone, mA fornisce i requisiti per tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti per le gru, se utilizzati come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante. I rischi specifici derivanti da atmosfere potenzialmente esplosive, radiazioni ionizzanti, funzionamento in campi elettromagnetici al di là della gamma della EN 61000-6-2 e funzionamento nel settore farmaceutico o nell'industria alimentare non sono coperti dalla presente norma europea.


E. Norme e tipo di gru


Se la data di  entrata in vigore è il  23 marzo 2017, il termine ultimo per il recepimento nazionale da parte dei Paesi sopraindicati è fissato a Luglio 2017. L’approvazione della norma è successiva alla pubblicazione dell’ultimo elenco di norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE, comunicazione 2016/C 332/01 del 09 Settembre 2016. Si attendono le comunicazioni successive per l’assunzione della caratteristica di norma armonizzata come già previsto dalla presenza dell’allegato ZA.