martedì 14 febbraio 2017

Presentato in Senato un DDL che prevede l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro



Giovedì 9 febbraio 2017, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, si è tenuta la presentazione da parte dei senatori Giovanni Barozzino (Sinistra Italiana) e Felice Casson (Partito democratico) del DDL: “INTRODUZIONEDEL REATO DI OMICIDIO SUL LAVORO E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI SUL LAVOROGRAVI O GRAVISSIME”.

Il disegno di legge di modifica del codice penale prevede pene fino a 18 anni. Punire più severamente chi provoca la morte nei luoghi di lavoro è questo il fine del disegno di legge presentato da Barozzino  e Casson. Sulla falsariga del dibattito sviluppatosi all’epoca dell’introduzione nel codice penale del reato di omicidio stradale, i proponenti vogliono fare luce sul dramma, spesso dimenticato, di tante famiglie che salutano al mattino il proprio caro che esce per andare al lavoro e lo ritrovano, morto, la sera.

In media, queste tragedie si ripetono più di due volte ogni giorno. Secondo l’Inail, nel 2015 (ultimo dato ufficiale comunicato dall’Istituto), i morti sul lavoro sono stati 694, mentre le denunce totali di infortunio mortale sono state 1.236. Per l’Osservatorio indipendente di Bologna sugli infortuni, nel 2016 i morti sono stati 641, se si contano soltanto gli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro, che salgono però oltre i 1.400 conteggiando pure i lavoratori morti in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro. Una vera e propria strage.

«Il disegno di legge – spiega il senatore Barozzino, primo firmatario del ddl – si inserisce nel solco del Testo unico 81 del 2008 sulla sicurezza dei lavoratori, confermandone il dettato ma inasprendo le pene in caso di colpa cosciente. In sostanza, chi, consapevolmente, provoca la morte di un lavoratore, deve assumersene in pieno la responsabilità, anche sotto il profilo penale».

L’articolo 1 del disegno di legge, che va a modificare l’articolo 589 del codice penale, prevede la reclusione da due a sette anni per «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali». Aggravi di pena sono previsti nel caso in cui il datore di lavoro non adempia all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi o non nomini il responsabile della sicurezza aziendale oppure, ancora, non comunichi all’Inail la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi.

La pena è aumentata da 8 a 12 anni, qualora la morte sia stata causata da agenti fisici, sostanze pericolose o agenti biologici, come, per esempio l’amianto. Il carcere da 5 a 10 anni è invece previsto dal ddl se la morte del lavoratore è provocata da «strumenti non conformi», come, per esempio, i trattori senza arco di protezione (roll bar). Se a morire sono più persone, la pena può inoltre essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

Infine, il ddl introduce due nuove fattispecie di reato: l’omicidio sul lavoro in concorso con lo sfruttamento del lavoratore e l’assenza, da parte del datore di lavoro, dell’assicurazione sugli infortuni sul lavoro. «Un caso purtroppo frequente che colpisce due volte le vittime e le loro famiglie, che non possono nemmeno contare sul risarcimento del danno».

Fonte: Amblav

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