martedì 20 dicembre 2016

Certificazione Ape chiarimenti e novità



Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato una serie di integrazioni e chiarimenti alla nuova Certificazione Ape (Attestazione di Prestazioni Energetica).  Il 1° agosto sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it  sono state pubblicate una serie di chiarimenti ed integrazioni alle Faq a beneficio degli operatori del settore.  Dall’ ottobre dello scorso anno sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione del relativo attestato.

Il ministero, con il supporto tecnico dell’Enea e del Cti (Comitato termotecnico italiano) e previo confronto con le principali associazioni di categoria, ha risposto ad oltre 70 delle domande più frequentemente poste in relazione ai nuovi adempimenti. Le Faq sono consultabili sul sito del Ministero: www.sviluppoeconomico.gov.it oppure scaricando qui il file in pdf: Faq efficienza energetica edifici seconda serie 1° agosto 2016.

Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero pubblica ora una nuova serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore. Il documento, che conta oltre 70 risposte a domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria.

Viene affrontato, per esempio, il tema della regolamentazione il cambio di destinazione d’uso degli immobili. La risposta a tale quesito è la seguente: Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:

  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
  • qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento. Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.


Oppure, ad esempio, oltre all’obbligatorio  trattamento dell’acqua previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento per l’impianto di acqua calda sanitaria? La risposta è la seguente:  Il trattamento dell’impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria.

Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti. Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria. Queste sono solo due delle Faq del Ministero. I quesiti  evidenziati riassumono una serie di chiarimenti tecnici per la nuova Certificazione Ape.

Fonte:  Investireoggi

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