Il Ministero dello
Sviluppo Economico, ha pubblicato una serie di integrazioni e chiarimenti alla
nuova Certificazione Ape (Attestazione di Prestazioni Energetica). Il 1° agosto sul sito
www.sviluppoeconomico.gov.it sono state
pubblicate una serie di chiarimenti ed integrazioni alle Faq a beneficio degli
operatori del settore. Dall’ ottobre dello
scorso anno sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e per la redazione del relativo attestato.
Il ministero, con il
supporto tecnico dell’Enea e del Cti (Comitato termotecnico italiano) e previo
confronto con le principali associazioni di categoria, ha risposto ad oltre 70
delle domande più frequentemente poste in relazione ai nuovi adempimenti. Le
Faq sono consultabili sul sito del Ministero: www.sviluppoeconomico.gov.it
oppure scaricando qui il file in pdf: Faq efficienza energetica edifici seconda
serie 1° agosto 2016.
Dopo un primo documento
di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l’applicazione della
nuova normativa, il Ministero pubblica ora una nuova serie di FAQ a beneficio
degli operatori del settore. Il documento, che conta oltre 70 risposte a
domande frequenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e
i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di
categoria.
Viene affrontato, per
esempio, il tema della regolamentazione il cambio di destinazione d’uso degli
immobili. La risposta a tale quesito è la seguente: Nel contesto del DM
Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a
seconda dei casi:
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;
- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, vi sono requisiti a seconda del livello di intervento. Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.
Oppure, ad esempio, oltre
all’obbligatorio trattamento dell’acqua
previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento
per l’impianto di acqua calda sanitaria? La risposta è la seguente: Il trattamento dell’impianto di acqua calda
sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per
gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal
fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria.
Per gli impianti di
climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il
trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti. Tale trattamento è comunque
consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda
sanitaria. Queste sono solo due delle Faq del Ministero. I quesiti evidenziati riassumono una serie di
chiarimenti tecnici per la nuova Certificazione Ape.
Fonte: Investireoggi
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