martedì 8 novembre 2016

La sicurezza sismica dei luoghi di lavoro



Ai fini della sicurezza delle strutture di una costruzione, è importante individuare le azioni che prima o poi potrebbero interessare la costruzione stessa; tali azioni sono stabilite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e sono rappresentate dai carichi (permanenti e di servizio) legati alla volontà dell’uomo e dalle azioni ambientali della neve, del vento e del sisma. In particolare, per quanto riguarda l’azione sismica, il territorio italiano è stato negli ultimi anni oggetto di studi che hanno portato alla redazione di mappe di pericolosità, le quali hanno stabilito, per ciascun sito, l’accelerazione al suolo che potrà interessare prima o poi la costruzione, classificando come potenzialmente sismico l’intero territorio nazionale.

Il D.Lgs 81/2008 in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano sicuri e stabili. È l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; è poi l’articolo 15 a individuare proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso alcuni dei suoi commi, riportati di seguito:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

E ancora, gli articoli 17 e 28 prevedono che sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro, come previsto dall’art. 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve essere rielaborata. E, secondo l’art. 64, comma c, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile.


Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.

Fonte:  Ingegneri.info

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