Ai fini della sicurezza
delle strutture di una costruzione, è importante individuare le azioni che
prima o poi potrebbero interessare la costruzione stessa; tali azioni sono
stabilite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e sono rappresentate
dai carichi (permanenti e di servizio) legati alla volontà dell’uomo e dalle
azioni ambientali della neve, del vento e del sisma. In particolare, per quanto
riguarda l’azione sismica, il territorio italiano è stato negli ultimi anni
oggetto di studi che hanno portato alla redazione di mappe di pericolosità, le
quali hanno stabilito, per ciascun sito, l’accelerazione al suolo che potrà
interessare prima o poi la costruzione, classificando come potenzialmente
sismico l’intero territorio nazionale.
Il D.Lgs 81/2008 in
riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive
che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono
interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i
fabbricati siano sicuri e stabili. È l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro
che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; è poi l’articolo 15 a
individuare proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso
alcuni dei suoi commi, riportati di seguito:
a) la valutazione di
tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione
della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
e) la riduzione dei
rischi alla fonte;
t) la programmazione
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di
buone prassi;
z) la regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
E ancora, gli articoli 17
e 28 prevedono che sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro,
come previsto dall’art. 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve
essere rielaborata. E, secondo l’art. 64, comma c, i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione
tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile.
Il Testo Unico per la
salute e la sicurezza sul lavoro pone a carico del datore di lavoro l’obbligo
di garantire la sicurezza strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro.
La misura di tale sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento
della valutazione della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per
le Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle
metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed
ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.
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