venerdì 28 ottobre 2016

La gestione del capitale umano all'epoca del Jobs Act


La Ergon Ambiente e Lavoro in collaborazione con lo studio Silvestri organizza per giorno 11 Novembre 2016 un evento dal titolo "La gestione del capitale umano all'epoca del Jobs Act" dedicato ad approfondimenti su temi più "caldi" che devono affrontare le amministrazioni del personale.

In particolare ci soffermeremo sugli ultimi provvedimenti di agevolazione per le assunzioni delle imprese, e anche sugli strumenti per superare eventuali periodi transitori di crisi aziendale. Un cenno poi alla possibilità di procedere ai prepensionamenti in vista di eventuali turnover.

Altro tema sarà la modifica dei controlli a distanza che permetterà di approfondire la conseguente tematica sugli adempimenti in materia di privacy aziendale.

Ultimi due temi della giornata saranno dedicati a due opportunità di gestione per le imprese.

Le politiche retributive agganciate ai piani di welfare aziendale e le reti d'impresa quali strumenti per agevolare lo scambio dei servizi e risparmiare sui costi di produzione degli stessi.

martedì 25 ottobre 2016

Fare Business con i Droni



I Droni e gli APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) fanno notizia, e possono anche fare business. Sicuramente si tratta ancora di un mercato embrionale, che può crescere in modo molto interessante, anche per il settore sicurezza. Ne ha parlato anche l'AD di ENAV, Roberta Neri, a margine di un incontro in Borsa con alcuni investitori, nell'ambito dell'Infrastructure day.  ENAV è il candidato ideale per sviluppare il business dei droni in Italia ed è alla ricerca di un partner per il controllo del traffico aereo di questi velivoli. 

Il 27 Giugno 2016 si è svolto a Roma presso la sede dell’ ENAC l’incontro tra l’ Ente Nazionale di Aviazione Civile, ENAV e le associazioni di categoria sui mezzi aerei a pilotaggio remoto. Tra gli argomenti trattati si è parlato di spazio aereo ed enforcement, una sintetica disamina dei limiti imposti dalle regole vigenti alle operazioni commerciali.  Sotto questo profilo il tema più caldo è il passaggio dall’attuale regime di VLOS (Visual Line Of Sights, cioè in senso stretto volo all’interno dell’orizzonte ottico del pilota.) a quello di BLOS (Beyond Line Of Sights, cioè  totalmente fuori dalla vista del pilota), che rappresenta uno degli snodi più critici per lo sviluppo del comparto.

A questo scopo andranno definiti i requisiti dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) da impiegare in BLOS, quelli delle operazioni, gli eventuali fattori abilitanti per lo spazio aereo. Su tutti questi aspetti ENAC ha chiesto alle Associazioni l’apertura di un dialogo “fattivo” di natura sia tecnica che operativa. Va notato che il passaggio al BLOS sarà comunque subordinato all’attivazione del sistema di identificazione degli APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) tramite chip, infatti le regole dell’aria vigenti consentono agli APR di operare sotto i 500 piedi (Very Low Level Operations) e cioè in un contesto in cui, teoricamente, non ci dovrebbero essere interferenze con altri mezzi. Tuttavia la presenza di numerose eccezioni (polizia, emergenze, ecc.) genera traffico aereo anche in questo intervallo di quote.

Sotto il profilo operativo, ENAV si concentrerà prima di tutto del processo di registrazione. Per tutti i mezzi registrati nel portale sarà rilasciato un QR code che dovrà essere applicato sull’aeromobile.  Successivamente sarà avviata una sperimentazione con chip di identificazione che ENAV ritiene la vera risposta alle esigenze del Regolamento MAPR. Gli operatori interessati potranno candidarsi a partecipare alla sperimentazione.

L' AD di ENAV Neri ha evidenziato: "Stiamo valutando e stiamo sondando il mercato alla ricerca di operatori di supporto allo sviluppo delle tecnologie per la gestione di questo spazio. Vogliamo capire quali possono essere gli operatori di riferimento a supporto di questa potenziale ulteriore attività della società. Questa è la domanda che abbiamo fatto con il bando pubblicato ad agosto 2016".

L'AD ha poi sottolineato che "quello dei droni è ancora un mercato embrionale.  C'è una regolazione di base che fa capo a ENAC; noi come operatore nel mercato regolato nello spazio aereo civile siamo il candidato ideale per supportare un eventuale sviluppo di questo business, oggi, ancora molto embrionale e ci stiamo attrezzando per supportare anche questo tipo di sviluppo".  (Fonte: Reuters Italia)

martedì 18 ottobre 2016

IL DVR EFFICACE



Uno dei principali rischi per la  valutazione dei rischi realizzata nei luoghi di lavoro è quello di nascere e svilupparsi sono come adempimento burocratico che guarda alla conformità normativa e non all’aderenza sostanziale ai concreti rischi lavorativi, come sottolinea il “ Manuale di autodifesa del datore di lavoro”, un documento elaborato dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) che spesso deve “adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di imprenditori che, in assoluta buona fede, pensavano di aver fatto tutto ciò che è necessario affidandosi a persone esperte, investendo risorse economiche anche notevoli senza ottenere i risultati attesi”.

Nel primo articolo di presentazione del manuale analizziamo quattro importanti affermazioni dello SPISAL:
- la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento non sono burocrazia”;
- il documento diventa burocrazia quando lo si interpreta come “adempimento burocratico”;
- il documento di valutazione dei rischi non “serve” allo SPISAL (il documento di valutazione dei rischi “dovrebbe essere il modo corrente di gestire la sicurezza”, quindi deve “servire al datore di lavoro” e non allo SPISAL).


Un’altra affermazione decisa, che nasce dalle esperienze di vigilanza e dalle criticità riscontrate, è che il documento di valutazione dei rischi “non è ‘un esercizio di stile’. Chi lo scrive non è il legislatore”.
Lo SPISAL indica infatti che “spesso chi scrive i documenti, che dovrebbero essere l’esplicitazione della valutazione, si esprime con elaborate previsioni omnicomprensive e con prescrizioni generiche applicabili a svariate situazioni (a volte sono le stesse degli articoli del DLgs 81/08)”.

Ma se il legislatore si esprime in modo generico, “è giustificato dal fatto che espone una regola o un concetto che deve poi essere applicato in svariate realtà; chi decide le misure di prevenzione da utilizzare in un ambiente aziendale, ben individuato e caratterizzato per il tipo di lavorazione svolta, non può essere generico nei contenuti”.

Dunque non ha senso utilizzare nel DVR un linguaggio normativo, generico: ad esempio la legge può dire “che si adotteranno DPI idonei perché non elenca in modo esaustivo tutte le situazioni ma il datore di lavoro deve confrontare i rischi (quelli residui, dopo aver adottato le protezioni collettive) presenti nella sua azienda con le caratteristiche delle varie tipologie di DPI e poi deve individuare quelli idonei e adeguati per ciascuna situazione, caratterizzandoli secondo i criteri di marcatura CE in modo che sia poi facile acquistare quelli ‘giusti’”.

E sempre riguardo al modo di scrivere la valutazione, si sottolinea che è dunque inutile “riportare nel documento di valutazione dei rischi quello che dice la legge”. Riportare, anche quando non necessario, pedissequamente la normativa non solo è inutile, ma “comporta uno spreco di carta ed è dannoso perché riduce la fruibilità del documento che deve essere snello, agevole e facile da usare. Purtroppo, la proliferazione di pagine di questo tipo spesso serve soltanto a giustificare il costo di un documento che non vale ciò che viene fatto pagare al datore di lavoro”.

Un altro modo per snellire questi monumenti di carta è quello di evitare di “riportare in dettaglio nel documento di valutazione dei rischi il metodo di valutazione se questo è contenuto in una norma o in una linea guida validata”. Differentemente il metodo “deve essere descritto, anche in dettaglio, se non in qualche modo ‘validato’ poiché il datore di lavoro ha l’onere di dimostrarne l’idoneità allo scopo”.

Fonte:  SPISAL

martedì 11 ottobre 2016

Normativa Manutenzione Estintori UNI 9994-1



La Normativa Manutenzione Estintori UNI 9994-1/2013 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio. Essa si applica in particolare alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati inclusi gli estintori di incendio per fuochi di classe D.

Termini e Definizioni
Nella sezione Termini e definizioni la norma si occupa di specificare:
  • La Persona responsabile: responsabile che si occupa di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto.
  • L’Azienda di manutenzione: azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.
  • La Persona competente: manutentore o colui che si occupa della manutenzione. Ovvero la persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore,in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

Attività e periodicità della manutenzione
La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione,in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore. Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile. Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.

Prospetto 1 - Fasi e periodicità della manutenzione
Attività
Punto
Periodicità massima
Circostanza
Controllo iniziale
4.3
Non applicabile
Nel controllo iniziale degli estintori
Sorveglianza
4.4
Raccomandata una
volta al mese
Secondo il piano di manutenzione
Controllo Periodico
4.5
Sei mesi - entro la fine
del mese di competenza
Durante le visite del manutentore
Revisione Programmata
4.6
Vedi prospetto 2
Durante le visite del manutentore
Collaudo
4.7
Vedi prospetto 2
Durante le visite del manutentore
Manutenzione straordinaria
4.8
Non applicabile
In caso di utilizzo o non conformità

4.3 - Controllo iniziale
Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:
  • Verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti dalla norma al punto 6;
  • Verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e leggibili;
  • Controllare che sia disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore.
Qualora i documenti non siano disponibili , o siano solo parzialmente disponibili il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile.

Punto 6 – Estintori per cui non è consentita la manutenzione
Estintori da considerarsi fuori servizio:
  • di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di classe D;
  • che presentino segni di corrosione;
  • che presentino ammaccature sul serbatoio;
  • sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente;
  • le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili;
  • con marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
  • che devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti;
  • non dotati di libretto uso e manutenzione rilasciato dal produttore;
  •  che abbiano superato 18 anni di vita.
Tutti gli estintori d’incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi secondo le norme vigenti. Sull’estintore deve essere applicata un’etichetta
“ESTINTORE FUORI SERVIZIO”. Si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO “ sul cartellino di manutenzione collocato sull’estintore stesso.

4.4 – Sorveglianza
Per le attività di sorveglianza occorre verificare che:
  • Che l’estintore sia integro;
  • Che sia presente e segnalato con cartello;
  • Che il cartello sia chiaramente visibile;
  • Che sia immediatamente utilizzabile;
  • Che non sia manomesso;
  • Che le iscrizioni siano leggibili;
  • Che il cartellino di manutenzione sia presente;
  • Che l’indicatore di pressione sia presente sull’apparecchio;
  • Che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.
4.5 - Controllo periodico
Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza) l’efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:
  • Per gli estintori a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
  • Per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica mediante pesatura;
  • Controllo della presenza,del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema.

4.6 - Revisione programmata
La revisione deve essere effettuata da persona competente Consiste in una serie di interventi tecnici, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata dal prospetto 2 tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:
  • esame interno dell’apparecchio;
  • controllo funzionale di tutte le parti;
  • controllo dei componenti;pescante,tubi flessibili,ugelli etc.;
  • sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti;
  • sostituzione dell’agente estinguente;
  • sostituzione delle guarnizioni;
  • sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
  • rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
Durante la fase di revisione su tutti gli estintori portatili e carrellati la data della revisione (mese e anno) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata deve essere riportata sia all’interno che all’esterno dell’estintore. Ogni 5 anni, durante la fase di revisione degli estintori a biossido di carbonio, portatili e carrellati, la valvola erogatrice deve essere sostituita.

4.7 - Collaudo
La fase di collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L’attività di collaudo deve comportare l’attività di revisione. In occasione del collaudo dell’estintore ( sia portatile che carrellato) la valvola erogatrice deve essere sostituita. La data del collaudo deve essere riportata all’interno e all’esterno dell’estintore.

4.8 - Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria si attua durante la vita dell’estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti a ripristinare le condizioni di efficienza dell’estintore.
Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito.

Sul cartellino deve essere riportato:
  • Numero di matricola o altri estremi dell’estintore;
  • Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell’azienda di manutenzione / persona competente;
  • Tipo dell’estintore;
  • Massa lorda dell’estintore;
  • Carica effettiva;
  • Tipo di fase effettuata ( 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 );
  • Data dell’ intervento;
  • Scadenza del prossimo controllo, ove previsto da specifiche normative ( ADR);
  • Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.