Ormai da alcuni anni la
filosofia che guida il legislatore in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro è quella della razionalizzazione e semplificazione delle
norme e degli adempimenti. Molti provvedimenti, ad esempio il cosiddetto
“Decreto del fare” o il “ Jobs Act”, hanno previsto infatti semplificazioni e
modifiche che hanno cambiato “qui e là” qualche articolo del D.Lgs. 81/2008, ad
esempio allargando qualche esonero, introducendo qualche deroga,
standardizzando e agevolando l’elaborazione di qualche documento.
Tuttavia c’è chi ritiene
che la terapia che necessita alla nostra normativa sulla sicurezza vada ben al
di là di qualche taglio o qualche modifica. Infatti nel mese di luglio 2016 è
stato depositato dai senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, in
Commissione Lavoro del Senato, un nuovo disegno di legge (DDL) tendente al
riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un disegno di legge che propone
per il futuro una semplificazione drastica: se il DDL fosse approvato la
normativa in materia di salute e sicurezza del Testo Unico passerebbe dagli
attuali 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli e 5 allegati.
Una proposta che prevede
anche la possibilità per “medici del lavoro o altri professionisti esperti in
materia di sicurezza sul lavoro”, di verificare l’avvenuto adempimento in
azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza e certificare, sotto la
propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione
adottate dalla singola azienda. E cambiamenti non mancherebbero poi anche nelle
responsabilità del datore di lavoro. Secondo i due proponenti la colpa in
materia di salute e sicurezza è “colpa di organizzazione” con la conseguenza
che ‘essa viene meno ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto ad
organizzare la sua azienda in modo corretto e attento rispetto alle esigenze di
tutela dei propri lavoratori’.
Per illustrare più nel
dettaglio il disegno di legge “Disposizioni per il miglioramento sostanziale
della salute e sicurezza dei lavoratori” riportiamo alcune parti significative
presenti nella presentazione del DDL. Si indica che la disciplina sulla salute
e sicurezza durante il lavoro è stata “prodotta nel presupposto della
produzione industriale seriale fortemente meccanizzata e di mansioni lavorative
standardizzate, venendo applicata in modo tendenzialmente omologo a tutti i
luoghi produttivi di beni come di servizi”.
E si sottolinea che la
normativa di salute e sicurezza vigente in Italia “si caratterizza per la sua
eccessiva complessità, legislativa e di attuazione”, già bene esemplificata dal
numero degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, “a sua volta neppure esaustivo
rispetto alle disposizioni vigenti”. Complessità ancora più preoccupante -
continuano i due senatori - “ove si consideri che il ‘testo unico’ (come già il
d.lgs. n. 626/1994) non prevede alcuna ‘modularità’ delle disposizioni
applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività
di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro
l’adozione – tendenzialmente assistita da sanzione penale – delle stesse misure
di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera,
strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico”.
Secondo i proponenti è
evidente ed improcrastinabile “indirizzare la normativa vigente in materia di
salute e sicurezza verso una maggiore pertinenza rispetto alle dinamiche e ai
rischi infortunistici di settore e tenendo conto delle diversità delle
organizzazioni di lavoro”. Insomma appare necessario “abbandonare
definitivamente l’approccio formalistico” a favore di uno “pratico e
sostanziale, che concepisca le regole di prevenzione in modo coerente con la
gravità dei rischi propri delle imprese dei diversi settori di riferimento e
che favorisca un approccio normativo fondato sulla sostenibilità degli obblighi
di legge da parte degli studi professionali, degli uffici in generale e delle
Piccole e Medie Imprese, cui non è logico né corretto chiedere gli stessi
adempimenti imposti ad aziende con processi complessi e con numero elevato di
lavoratori, senza alcuna considerazione dei dati infortunistici di
riferimento”.
Fonte: Punto Sicuro
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