martedì 27 settembre 2016

Proposte di semplificazione al Testo Unico



Ormai da alcuni anni la filosofia che guida il legislatore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è quella della razionalizzazione e semplificazione delle norme e degli adempimenti. Molti provvedimenti, ad esempio il cosiddetto “Decreto del fare” o il “ Jobs Act”, hanno previsto infatti semplificazioni e modifiche che hanno cambiato “qui e là” qualche articolo del D.Lgs. 81/2008, ad esempio allargando qualche esonero, introducendo qualche deroga, standardizzando e agevolando l’elaborazione di qualche documento.

Tuttavia c’è chi ritiene che la terapia che necessita alla nostra normativa sulla sicurezza vada ben al di là di qualche taglio o qualche modifica. Infatti nel mese di luglio 2016 è stato depositato dai senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, in Commissione Lavoro del Senato, un nuovo disegno di legge (DDL) tendente al riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un disegno di legge che propone per il futuro una semplificazione drastica: se il DDL fosse approvato la normativa in materia di salute e sicurezza del Testo Unico passerebbe dagli attuali 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli e 5 allegati.

Una proposta che prevede anche la possibilità per “medici del lavoro o altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro”, di verificare l’avvenuto adempimento in azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza e certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda. E cambiamenti non mancherebbero poi anche nelle responsabilità del datore di lavoro. Secondo i due proponenti la colpa in materia di salute e sicurezza è “colpa di organizzazione” con la conseguenza che ‘essa viene meno ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto ad organizzare la sua azienda in modo corretto e attento rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori’.

Per illustrare più nel dettaglio il disegno di legge “Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” riportiamo alcune parti significative presenti nella presentazione del DDL. Si indica che la disciplina sulla salute e sicurezza durante il lavoro è stata “prodotta nel presupposto della produzione industriale seriale fortemente meccanizzata e di mansioni lavorative standardizzate, venendo applicata in modo tendenzialmente omologo a tutti i luoghi produttivi di beni come di servizi”.

E si sottolinea che la normativa di salute e sicurezza vigente in Italia “si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione”, già bene esemplificata dal numero degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, “a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti”. Complessità ancora più preoccupante - continuano i due senatori - “ove si consideri che il ‘testo unico’ (come già il d.lgs. n. 626/1994) non prevede alcuna ‘modularità’ delle disposizioni applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l’adozione – tendenzialmente assistita da sanzione penale – delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico”.

Secondo i proponenti è evidente ed improcrastinabile “indirizzare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza verso una maggiore pertinenza rispetto alle dinamiche e ai rischi infortunistici di settore e tenendo conto delle diversità delle organizzazioni di lavoro”. Insomma appare necessario “abbandonare definitivamente l’approccio formalistico” a favore di uno “pratico e sostanziale, che concepisca le regole di prevenzione in modo coerente con la gravità dei rischi propri delle imprese dei diversi settori di riferimento e che favorisca un approccio normativo fondato sulla sostenibilità degli obblighi di legge da parte degli studi professionali, degli uffici in generale e delle Piccole e Medie Imprese, cui non è logico né corretto chiedere gli stessi adempimenti imposti ad aziende con processi complessi e con numero elevato di lavoratori, senza alcuna considerazione dei dati infortunistici di riferimento”.


Fonte: Punto Sicuro

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