martedì 27 settembre 2016

Proposte di semplificazione al Testo Unico



Ormai da alcuni anni la filosofia che guida il legislatore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è quella della razionalizzazione e semplificazione delle norme e degli adempimenti. Molti provvedimenti, ad esempio il cosiddetto “Decreto del fare” o il “ Jobs Act”, hanno previsto infatti semplificazioni e modifiche che hanno cambiato “qui e là” qualche articolo del D.Lgs. 81/2008, ad esempio allargando qualche esonero, introducendo qualche deroga, standardizzando e agevolando l’elaborazione di qualche documento.

Tuttavia c’è chi ritiene che la terapia che necessita alla nostra normativa sulla sicurezza vada ben al di là di qualche taglio o qualche modifica. Infatti nel mese di luglio 2016 è stato depositato dai senatori Maurizio Sacconi e Serenella Fucksia, in Commissione Lavoro del Senato, un nuovo disegno di legge (DDL) tendente al riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un disegno di legge che propone per il futuro una semplificazione drastica: se il DDL fosse approvato la normativa in materia di salute e sicurezza del Testo Unico passerebbe dagli attuali 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli e 5 allegati.

Una proposta che prevede anche la possibilità per “medici del lavoro o altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro”, di verificare l’avvenuto adempimento in azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza e certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda. E cambiamenti non mancherebbero poi anche nelle responsabilità del datore di lavoro. Secondo i due proponenti la colpa in materia di salute e sicurezza è “colpa di organizzazione” con la conseguenza che ‘essa viene meno ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto ad organizzare la sua azienda in modo corretto e attento rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori’.

Per illustrare più nel dettaglio il disegno di legge “Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” riportiamo alcune parti significative presenti nella presentazione del DDL. Si indica che la disciplina sulla salute e sicurezza durante il lavoro è stata “prodotta nel presupposto della produzione industriale seriale fortemente meccanizzata e di mansioni lavorative standardizzate, venendo applicata in modo tendenzialmente omologo a tutti i luoghi produttivi di beni come di servizi”.

E si sottolinea che la normativa di salute e sicurezza vigente in Italia “si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione”, già bene esemplificata dal numero degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, “a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti”. Complessità ancora più preoccupante - continuano i due senatori - “ove si consideri che il ‘testo unico’ (come già il d.lgs. n. 626/1994) non prevede alcuna ‘modularità’ delle disposizioni applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l’adozione – tendenzialmente assistita da sanzione penale – delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico”.

Secondo i proponenti è evidente ed improcrastinabile “indirizzare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza verso una maggiore pertinenza rispetto alle dinamiche e ai rischi infortunistici di settore e tenendo conto delle diversità delle organizzazioni di lavoro”. Insomma appare necessario “abbandonare definitivamente l’approccio formalistico” a favore di uno “pratico e sostanziale, che concepisca le regole di prevenzione in modo coerente con la gravità dei rischi propri delle imprese dei diversi settori di riferimento e che favorisca un approccio normativo fondato sulla sostenibilità degli obblighi di legge da parte degli studi professionali, degli uffici in generale e delle Piccole e Medie Imprese, cui non è logico né corretto chiedere gli stessi adempimenti imposti ad aziende con processi complessi e con numero elevato di lavoratori, senza alcuna considerazione dei dati infortunistici di riferimento”.


Fonte: Punto Sicuro

martedì 20 settembre 2016

Bando ISI 2016 per l’Agricoltura



Quarantacinque milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione delle micro e piccole aziende del settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. È questo lo stanziamento del Bando ISI-Agricoltura 2016, finanziato per 20 milioni di euro dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e per 25 milioni di euro dall’Inail. L’importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da cinque milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 

Ogni azienda può presentare una sola domanda. Come disposto dall’ultima legge di stabilità (208/2015), che ha istituito presso l’Inail un fondo con la dotazione di 45 milioni per quest’anno e 35 milioni all’anno a decorrere dal 2017, le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.

Finanziato l’acquisto o il noleggio con patto d’acquisto di mezzi agricoli o forestali. Nel dettaglio, saranno finanziati gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.

Il bando ISI-Agricoltura è uno strumento finalizzato, che aumenta l’efficacia delle strategie di prevenzione dell’Inail. Incentiva interventi in un settore statisticamente caratterizzato da elevato rischio di infortunio e contribuisce a migliorare lo stato dei mezzi di lavoro che non garantiscono sicurezze ed efficienza. Anche in questo settore, quindi, le politiche di prevenzione dell’Inail possono produrre sviluppo e crescita.

Il bando prevede tre tipologie di progetti, infatti i  progetti finanziati dal bando ISI-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema: un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio; una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio; due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

La compilazione delle domande tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017. La procedura di assegnazione degli incentivi – in coerenza col già noto e bando ISI, giunto alla sua sesta edizione – è del tipo valutativa “a sportello” e terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017 le imprese agricole dovranno inserire sul sito dell’Inail i dati dell’azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attraverso lo sportello informatico. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello saranno pubblicati sul portale dell’Istituto a partire dal 30 marzo 2017. La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà le imprese in posizione utile per accedere al contributo, che dovranno presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il contributo può arrivare fino a 60mila euro. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Inail, i termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 giorni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di acquisto. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell’importo, che sarà concesso previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’Inail. L’anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto.


Fonte: INAIL

martedì 13 settembre 2016

Modificati gli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/08



Dopo una lunga fase di elaborazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 12 Luglio 2016. Con questo decreto, che scaturisce dal lavoro condotto presso il tavolo tecnico nazionale che ha coinvolto il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, l’INAIL, le Regioni con la partecipazione anche delle società scientifiche dei medici del lavoro e medici competenti SIMLII e ANMA, sono stati modificati l'allegato 3A (relativo alla “Cartella Sanitaria e di rischio”) e l’Allegato 3B (“Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”) del D.Lgs. 81/08. Le norme previste dal nuovo decreto sono già attive, essendo lo stesso entrato in vigore sin dallo scorso 9 agosto 2016. 

Per quanto riguarda l’Allegato 3A, la novità rilevante è l’abolizione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità e, contestualmente, della nota 13 in calce relativa allo stesso. Tale abolizione era stata da tempo sollecitata dai medici competenti, quale esempio della semplificazione di adempimenti esclusivamente formali che ostacolano lo svolgimento della quotidiana attività professionale. Infatti è ben noto agli addetti ai lavori che molto spesso il giudizio di idoneità viene espresso successivamente alla esecuzione della visita vera e propria, in attesa della verifica degli accertamenti strumentali e/o di laboratorio effettuati a corredo delle visite preventive o periodiche effettuate nei confronti dei vari lavoratori. Così come formulato, inoltre, tale obbligo aveva creato non poche difficoltà ai medici competenti che fruiscono di cartelle sanitarie informatizzate, previste della normativa e molto diffuse tra tutti i colleghi, impedimenti che finora era stato tentato di risolvere con gli espedienti più disparati (ad esempio mediante tavolette grafiche collegate al Pc, con la stampa immediata del certificato di idoneità alla fine della visita etc.). 

Infine, anche se si è trattato di eventualità abbastanza rare, in qualche caso (soprattutto nell’espressione di giudizi di non idoneità o idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni) qualche lavoratore aveva anche dichiarato di rifiutarsi di firmare, quasi che la sua sottoscrizione al certificato costituisse una sorta di “accettazione” del giudizio medesimo, ingenerando – come è immaginabile - sgradevoli inconvenienti e anche accese discussioni. Naturalmente l’abolizione dell’obbligo non esclude la possibilità che il lavoratore continui a firmare, ad esempio, la cartella in formato cartaceo (laddove utilizzata) o un modello stampato alla fine della visita nel caso di cartella informatizzata; anzi queste prassi sono sempre vivamente consigliate, allo scopo di evitare contenziosi su questioni non particolarmente rilevanti ma complesse da chiarire a posteriori nel caso di eventuali verifiche o ispezioni.

 Per l’allegato 3B, sempre nell’ottica di aumentarne la chiarezza e semplificare per quanto possibile lo stesso “format”, sono state effettuate alcune modifiche e integrazioni. Intanto è stato definitivamente chiarito che la trasmissione degli allegati deve avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l’utilizzo dell’applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali Organi di Vigilanza delle ASL via mail di file in formato excel o pdf, cosa avvenuta in qualche caso anche nel recente passato. Poi, dalla lettura del nuovo modello - sostanzialmente analogo al precedente - si possono evidenziare le seguenti modifiche:  

  • viene semplificata la sezione relativa ai dati del Medico Competente, eliminando le voci relative a luogo e data di nascita;
  • vengono unificate  in una unica voce le inidoneità (temporanee e permanenti);
  • nella parte relativa ai rischi lavorativi vengono inseriti i rischi posturali, viene modificata la voce “silice libera cristallina” in “silice”, vengono riuniti ultrasuoni e infrasuoni etc.;
  • per tutti i fattori di rischio viene indicato di specificare, oltre al numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e al  numero dei soggetti visitati nell’anno di riferimento, il numero di idoneità parziali e inidoneità (sempre con la distinzione per genere tra lavoratori e lavoratrici).

 Più avanti, nella parte relativa agli accertamenti obbligatori per “alcol e droga”, sono state inserite le nuove denominazioni che modificano le precedenti: “Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”. Viene quindi stabilito di indicare il “numero di lavoratori controllati nell’anno di riferimento con test di screening”. Ciò si è reso necessario per evitare la confusione che si era ingenerata, piuttosto evidente nell’analisi dei dati derivanti dal precedente modello, tra la positività ai test di screening (ad esempio con l’etilometro) e la condizione di franca alcol-dipendenza. In tale direzione è anche la modifica relativa ai dati del “numero di casi di dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente)”.

Sarà necessario, dunque, modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno per poter essere pronti alla loro trasmissione telematica, entro il primo trimestre del prossimo 2017, da parte di tutti i medici competenti; d’altronde è presumibile ritenere che chi utilizza software dedicati o cartelle sanitarie computerizzate riceverà presto i necessari aggiornamenti da parte dei rispettivi programmatori o società informatiche. Risulta ormai evidente che l’ Allegato 3B non costituisce una raccolta di dati epidemiologici ma è utile solo alla raccolta di dati statistici a livello territoriale e nazionale, ritenuti utili - anzi fondamentali - per l'attività di mappatura del territorio e per orientare le azioni di vigilanza. 

E' stato chiaro sin dall'inizio che non c'era alcuna volontà di reale rivisitazione né tanto meno di abrogazione di questo strumento, per il quale peraltro nel tempo sono state impegnate ingenti risorse economiche e di personale, soprattutto da parte dell’INAIL, che ha gestito in prima persona - e continuerà a farlo anche in futuro - tutta la parte informatica e telematica di trasmissione e archiviazione dei dati. Nel lavoro condotto nell’ambito del tavolo tecnico è stato possibile apportare solo piccoli ritocchi di “semplificazione” dello schema previsto dalla normativa. L'unica modifica proposta e accettata è stata quella relativa all'allegato 3A, cioè l'abolizione dell'obbligo della firma sul certificato di idoneità da parte del lavoratore, sempre nell'ottica di una semplificazione burocratica, considerata plausibile e accettabile. Per il resto si è registrata una ferma contrarietà anche sulle integrazioni più banali dell'allegato o dell’applicativo web del portale INAIL.

 In definitiva, l’esperienza può essere ritenuta utile, sia pure non soddisfacente, soprattutto perché ha consentito di accreditare e di far partecipare direttamente in sede istituzionale le rappresentanze dei medici del lavoro e dei medici competenti a livello istituzionale, circostanza  finora mai seguita e, certamente, non scontata. D'altra parte per condurre serie e approfondite indagini sulle condizioni di salute dei lavoratori non ci si può basare su dati raccolti in modo generico e non standardizzati ma sono indispensabili progetti di studio di settore o comparto lavorativo, accurati e mirati su un territorio ben individuato, locale o regionale. Simili inchieste non possono essere improvvisate, devono essere adeguatamente studiate e dirette e devono poter disporre di congrui finanziamenti; non possono essere affidati a “tutti” i medici competenti del territorio nazionale ma a campioni scelti accuratamente e disponibili alla partecipazione, prevedendo anche adeguati incentivi.

 
Fonte: SIIMLI

martedì 6 settembre 2016

Recepita la Direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici



Il 2 settembre 2016 è entrata in vigore la modifica del Decreto Legislativo 81/2008 connessa al recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici, le modifiche riguardano il nuovo campo di applicazione della norma, i percorsi di formazione e le definizioni degli effetti e dei valori limite. In merito all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) va detto che in realtà il recepimento di tale Direttiva (EMF) sarebbe dovuto avvenire entro il 1° luglio 2016, ma in fine, dopo un iter un po’ più lungo ed articolato, con il decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 il recepimento della direttiva 2013/35/UE è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto.
Ma analizziamo alcune delle novità contenute nel D,Lgs. 159/2016, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Innanzitutto è bene sottolineare che il decreto apporta molte modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l’articolo 210 bis)

Ricordando che le novità del nuovo decreto attuativo e della direttiva recepita riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza, l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria, riportiamo parzialmente alcuni degli articoli del Testo Unico come modificati dal nuovo decreto.

Art. 206 (Campo di applicazione)
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. (…)


L’Articolo 206 fa dunque riferimento “agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici” (non solo dunque, come indicato precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti).

Veniamo al nuovo articolo 207 di cui riportiamo le nuove definizioni.

Ora si intendono per "campi elettromagnetici", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.

Veniamo alla definizione degli effetti:
- "effetti biofisici diretti", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 3) correnti negli arti;
- "effetti indiretti", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 5) correnti di contatto.

L’articolo si sofferma anche sulle definizioni dei valori limite:
- "Valori limite di esposizione (VLE)", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
- "VLE relativi agli effetti sanitari", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
- "VLE relativi agli effetti sensoriali", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
- "valori di azione (VA)", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU).
Inoltre si indica che nell'allegato XXXVI del TU parte II:
1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»; 

Concludiamo riportando il nuovo articolo 210-bis in materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Fonte: Punto Sicuro