martedì 2 agosto 2016

Documenti di valutazione dei rischi lacunosi



Non si può in un documento di valutazione dei rischi (DVR) imporre un divieto in relazione alla presenza di un pericolo senza fornire indicazioni sulle misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che porti a un infortunio.  Non si può imporre nel DVR un divieto in relazione alla presenza di un pericolo tra l’altro in termini dei tutto generali come l'indicazione di "non guidare con le mani il carico sospeso" e di "non sostare sotto i carichi", senza fornire indicazioni e istruzioni alternative circa le misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che conduca ad un infortunio. Così facendo, infatti, viene sostanzialmente devoluto ai lavoratori di scegliere la maniera con cui ovviare alle problematiche connesse al lavoro da svolgere anche perché, non essendo stati messi a disposizione degli stessi strumenti alternativi, questi decidono semplicemente di contravvenire al divieto medesimo.

Questo è quanto la Corte di Cassazione ha messo in una recente sentenza riguardante la carenza nella elaborazione di un documento di valutazione dei rischi in merito ad un pericolo per la sicurezza dei lavoratori  presente in azienda per cui l’eliminazione o riduzione al minimo il datore di lavoro non ha provveduto a fornire nel documento delle indicazioni precise. Pericolo che nella circostanza presa in esame dalla suprema Corte ha portato all’infortunio di un dipendente mentre era impegnato nel sistemare in un tornio un grosso cilindro sospeso ad un apparecchio di sollevamento.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale disponendo la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro di una società in quanto direttore tecnico di uno stabilimento esercente la produzione e commercializzazione di cilindri per uso siderurgico, con delega specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il responsabile dei settore sicurezza ed ecologia presso il medesimo stabilimento per avere cagionato per colpa ad un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore, lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento del primo dito della mano sinistra con frattura e ferita lacero contusa con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni pari a giorni 154 e con grado di invalidità riconosciuta dall'Inail pari al 4%.

La colpa specifica a carico del direttore tecnico dello stabilimento è consistita, in particolare, nella violazione dei seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del D. Lgs n. 81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non conteneva l'indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili  (se non, in termini dei tutto generali con l'indicazione di "non guidare con le mani il carico sospeso" e di "non sostare sotto i carichi") e non conteneva altresì l'indicazione delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di investimento dei pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolosa comportante gravi rischi di investimento per gli operatori, fatto aggravato per aver cagionato al lavoratore le lesioni personali gravi sopra indicate. Il datore di lavoro è stato condannato, alla pena di mesi 3 di reclusione, anche se, per un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata quella di mesi 6.

 Fonte: Punto Sicuro

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