Non si può in un
documento di valutazione dei rischi (DVR) imporre un divieto in relazione alla
presenza di un pericolo senza fornire indicazioni sulle misure da adottare onde
eliminare o ridurre al minimo il rischio che porti a un infortunio. Non si può imporre nel DVR un divieto in
relazione alla presenza di un pericolo tra l’altro in termini dei tutto
generali come l'indicazione di "non guidare con le mani il carico
sospeso" e di "non sostare sotto i carichi", senza fornire
indicazioni e istruzioni alternative circa le misure da adottare onde eliminare
o ridurre al minimo il rischio che conduca ad un infortunio. Così facendo,
infatti, viene sostanzialmente devoluto ai lavoratori di scegliere la maniera
con cui ovviare alle problematiche connesse al lavoro da svolgere anche perché,
non essendo stati messi a disposizione degli stessi strumenti alternativi,
questi decidono semplicemente di contravvenire al divieto medesimo.
Questo è quanto la Corte
di Cassazione ha messo in una recente sentenza riguardante la carenza nella
elaborazione di un documento di valutazione dei rischi in merito ad un pericolo
per la sicurezza dei lavoratori presente
in azienda per cui l’eliminazione o riduzione al minimo il datore di lavoro non
ha provveduto a fornire nel documento delle indicazioni precise. Pericolo che
nella circostanza presa in esame dalla suprema Corte ha portato all’infortunio
di un dipendente mentre era impegnato nel sistemare in un tornio un grosso
cilindro sospeso ad un apparecchio di sollevamento.
La Corte di Appello ha
confermata la sentenza emessa dal Tribunale disponendo la correzione di un
errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado. Il
Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro di una società in quanto
direttore tecnico di uno stabilimento esercente la produzione e
commercializzazione di cilindri per uso siderurgico, con delega specifica in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il responsabile dei settore
sicurezza ed ecologia presso il medesimo stabilimento per avere cagionato per
colpa ad un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore, lesioni personali
gravi consistite nello schiacciamento del primo dito della mano sinistra con frattura
e ferita lacero contusa con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
pari a giorni 154 e con grado di invalidità riconosciuta dall'Inail pari al 4%.
La colpa specifica a
carico del direttore tecnico dello stabilimento è consistita, in particolare,
nella violazione dei seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e
d) del D. Lgs n. 81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi
non conteneva l'indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di
protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei
cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili (se non, in termini dei tutto generali con
l'indicazione di "non guidare con le mani il carico sospeso" e di
"non sostare sotto i carichi") e non conteneva altresì l'indicazione
delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di investimento dei
pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolosa comportante gravi
rischi di investimento per gli operatori, fatto aggravato per aver cagionato al
lavoratore le lesioni personali gravi sopra indicate. Il datore di lavoro è
stato condannato, alla pena di mesi 3 di reclusione, anche se, per un errore
materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata quella di
mesi 6.
Fonte: Punto
Sicuro
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