venerdì 30 ottobre 2015

Nuova norma nazionale UNI 9994-2



La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato la nuova norma UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio”,  in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio.

La norma descrive i requisiti relativi all’attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d’incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). 

I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze. La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità  e  competenza relativi  all’attività  del  Tecnico  Manutentore  di estintori  di  incendio (di seguito  indicato unicamente  Tecnico Manutentore.),  ossia  della  figura  professionale  che  svolge  le  attività  di manutenzione  di  estintori  di  incendio  portatili  e  carrellati  previste  dalla norma UNI 9994-1.

Detti  requisiti  sono  specificati, a partire  dai compiti e  attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro  europeo  delle  qualifiche  (European  Qualifications  Framework EQF)  e  sono  espressi  in  maniera  tale da agevolare  i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati,   successive  modifiche   o  revisioni  apportate  a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come  aggiornamento  o  revisione.  

 Per  i  riferimenti  non  datati  vale l’ultima edizione  della pubblicazione   alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
  • CEN GUIDE 14:2010  Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni.
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024  Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone.
  • UNI 9994-1  Apparecchiature  per  estinzione  incendi  – Estintori  di  incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.
Vediamo adesso alcuni termini e definizioni della norma:

3.1  qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando  un’organizzazione competente stabilisce  che  i  risultati  dell'apprendimento  di  una  persona corrispondono a norme tecniche definite.

3.2  risultati   dell’apprendimento: descrizione   di  ciò che una   persona conosce, capisce ed è in grado   di   fare al termine di un processo di apprendimento.

3.3  valutazione dei risultati dell’apprendimento: metodi e processi utilizzati per  definire  la  misura  in  cui  una  persona  ha  effettivamente  conseguito  una particolare conoscenza, abilità o competenza.

3.4  convalida  dei  risultati  dell’apprendimento: processo  di  conferma  che determinati   risultati   dell’apprendimento   valutati,   ottenuti   da   una   persona, corrispondono  ai  risultati  specificati  richiesti  per  una  qualifica  o  per  parte  di essa.

3.12 manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire  la  una  funzione  richiesta.

3.13 persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione):  persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla norma.

3.14 tecnico manutentore di estintori d’incendio:  ai fini della presente norma si intende la persona competente definita nella norma UNI 9994-1. Il tecnico manutentore di estintori d’incendio nello svolgere la sua attività professionale ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla norma UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione. Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell’EQF.

3.15 tecnico manutentore di estintori d’incendio senior:  ai fini della presente norma si intende la persona competente definita nella norma UNI 9994-1. Il tecnico manutentore senior di estintori d’incendio nello svolgere la sua attività professionale, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative. Il tecnico manutentore senior di estintori d’incendio può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori di estintori d’incendio. Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore di estintori si colloca al livello 3 dell’EQF.

mercoledì 28 ottobre 2015

Fulmini ed impianti fotovoltaici



Affrontiamo oggi il tema degli incendi e delle esplosioni in ambito lavorativo in relazione alla protezione dei fulmini e agli impianti fotovoltaici, l’Art. 84 (Protezione dai fulmini) del D.Lgs 81/2008 recita: ‘il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche’ (norme CEI, ad esempio CEI EN 62305-1,  CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3 e CEI EN 62305-4). E pertanto “nella valutazione dei rischi di cui agli articoli 28-29 deve essere compreso anche il rischio Scariche Atmosferiche per tutte la strutture di cui all’art. 84 del D.Lgs. 81/2008.

Rispetto ad un normale impianto elettrico l’impianto fotovoltaico (FV) presenta le seguenti differenze:
- “rientra nel campo del D.M. 37/08 se: di potenza inferiore a 20 kW; fa parte di un impianto utilizzatore; è posto su un edificio oppure sul terreno di pertinenza di un edificio; è un impianto di autoproduzione, cioè l’utente consuma in parte o in toto l’energia prodotta;
 - è in corrente continua e spesso la sua tensione nominale è di 600 V o maggiore;
- di giorno il generatore è sempre in tensione”.

I principali rischi di questi impianti sono:
- “l’elettrocuzione;
- la fulminazione diretta;
- gli incendi che sempre più spesso coinvolgono i tetti e spesso anche gli edifici sui quali sono installati”.

Riguardo all’elettrocuzione:
- la messa a terra del sistema fotovoltaico influisce sul funzionamento del generatore e sulla sicurezza delle persone;
- in caso di un guasto a terra nel campo fotovoltaico: se il sistema elettrico è messo a terra in un punto, la parte del generatore compresa tra i due punti a terra viene cortocircuitata; se il sistema elettrico è isolato da terra, un primo guasto a terra non determina una corrente apprezzabile, ma se il guasto permane e sopravviene un secondo guasto a terra si ricade nel caso precedente;
- il sistema elettrico isolato da terra è comunque riferito a terra tramite la resistenza di isolamento verso terra. Una persona in contatto con un polo del sistema elettrico isolato da terra, direttamente o tramite una massa, è attraversata da una corrente continua;
- tale corrente aumenta: con la tensione nominale (verso terra) del sistema elettrico; con l’estensione del sistema elettrico poiché diminuisce la resistenza di isolamento verso terra”.

Riguardo alla protezione contro i fulmini si osserva che:
- “la presenza di parti metalliche sul tetto non aumenta la probabilità di fulminazione della struttura, a meno che tali parti non aumentino in modo significativo l’altezza dell’edificio;
- un impianto elettrico all’interno di un edificio in muratura è esposto agli effetti del fulmine (LEMP) come un impianto situato all’esterno;
- i danni che un fulmine può provocare sono essenzialmente dovuti a tre cause: tensioni di contatto e di passo pericolose: morte di persone e/o di animali; scariche pericolose: danni fisici (incendi, esplosioni,…); sovratensioni: danni ad apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il documento riporta esempi e dettagli sulla eventuale fulminazione diretta di un impianto FV su di un edificio o sulla fulminazione indiretta.

Veniamo alla protezione contro gli incendi.

Il documento indica che ai fini della prevenzione incendi l’impianto fotovoltaico:
- “non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico azionabile da comando remoto;
- in presenza di atmosfere esplosive la parte di impianto in c.c., compreso l’inverter, deve essere ubicato all’esterno delle zone classificate;
- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in ‘luoghi sicuri’ né essere di intralcio alle vie di esodo;
- deve essere prevista cartellonistica indicante ‘attenzione impianto FV in tensione durante le ore diurne’;
- l’ubicazione dei moduli FV deve consentire il corretto funzionamento di eventuali EFC (distanza > 1 m);
- non deve propagare un incendio dal generatore fotovoltaico (pannelli) all’edificio nel quale è incorporato;
- gli elementi di copertura o di facciata sui quali i pannelli FV sono installati devono essere incombustibili: Classe 0 secondo DM 26.06.1984; Classe A1 secondo DM 10.03.2005;
- è possibile l’interposizione tra i pannelli FV e la superficie di appoggio di un strato di materiale avente le caratteristiche del punto precedente;
- in alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti (secondo UNI EN 13501 – 5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione – Parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art.2 del DM 10 marzo 2005 relativo a Classi di reazione al Fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere nelle quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”.

lunedì 26 ottobre 2015

COLPO DI CALORE: MISURE DI PREVENZIONE –Parte Seconda



Come abbiamo già visto, nella prima parte di questo articol, il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio di danni da calore. Nella prima parte abbiamo già mostrato alcuni aspetti inerenti alla valutazione del rischio da colpo di calore, e concentriamoci ora sulle misure di prevenzione da adottare in tali situazioni.

Organizzare innanzitutto il lavoro in modo da minimizzare il rischio:
- variare l’orario di lavoro per sfruttare le ore meno calde, programmando i lavori più pesanti
nelle ore più fresche;
- effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;
- programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole;
- evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo.

Il vestiario deve prevedere abiti leggeri traspiranti, di cotone, di colore chiaro; è sbagliato lavorare a pelle nuda perché il sole può determinare ustioni e perché la pelle nuda assorbe più calore. E’ importante anche un leggero copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura.

Le pause in un luogo fresco sono assolutamente necessarie per permettere all’organismo di
riprendersi. In alcune situazioni può essere necessario predisporre un luogo adeguatamente attrezzato. La frequenza e durata di queste pause deve esser valutata in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si sta svolgendo e all’utilizzo del vestiario tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione individuale. Occorre sottolineare che tali pause devono essere previste come misure di prevenzione da chi organizza il lavoro ed i lavoratori devono essere invitati a rispettarle; esse non devono essere lasciate alla libera decisione del lavoratore (per es.: quando ti senti stanco ti puoi fermare). Infatti il corpo umano, mentre avverte la temperatura esterna elevata e la fatica fisica, non è in grado di avvertire l’accumulo interno di calore; questo può portare a situazioni di estrema gravità (colpo di calore) senza che l’individuo se ne renda conto.

Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca: è importante per disperdere il calore.

L’idratazione è un fattore è molto importante. E’ necessario bere per introdurre i liquidi e i sali dispersi con la sudorazione: in condizioni di calore molto elevato il nostro organismo può eliminare anche più di 1 litro di sudore ogni ora che quindi deve essere reintegrato. Bere poco è pericoloso, perché il calore viene eliminato attraverso il sudore e la mancata reintroduzione di liquidi e sali può portare all’esaurimento della sudorazione e favorire quindi il colpo di calore. È consigliabile quindi bere bevande che contengono Sali minerali (integratori).
Non si devono assolutamente bere alcolici per due motivi:
1) perché si aggiungono calorie;
2) perché l’alcol disidrata, cioè sottrae acqua dai tessuti. E’ consigliato inoltre evitare il fumo di
tabacco.

L’alimentazione deve essere povera di grassi, ricca di zuccheri e sali minerali: Preferire pasti leggeri, facili da digerire, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura e limitando carni e insaccati.

L’informazione dei lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore è fondamentale perché possano riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio. La patologia da calore può infatti evolvere rapidamente e i segni iniziali possono non essere facilmente riconosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è infine è molto importante perché il medico del lavoro aziendale, valutando lo stato di salute dei lavoratori, può fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. La presenza di alcune malattie come le cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore; l’esposizione a calore inoltre aumenta il rischio di aggravamento della malattia di cui si soffre. Il medico competente dell’azienda con il giudizio di idoneità al lavoro dà indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle possibilità di poter sostenere l’esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con specifiche indicazioni nel giudizio di idoneità dovranno essere impiegati in attività più leggere e con maggiori pause.

LA SINTOMATOLOGIA DA CALORE E IL SOCCORSO
La "patologia da calore" può evolvere rapidamente, i primi segnali di pericolo di colpo di calore possono essere poco evidenti e insidiosi: riconoscerli ed effettuare una diagnosi precoce può salvare la vita. Pensare che l'idratazione prevenga il colpo di calore è un errore. La verità è che idratarsi è importante ma non è sufficiente per prevenire il malore. I segni premonitori di un iniziale colpo di calore possono includere: irritabilità, confusione, aggressività, instabilità emotiva, irrazionalità e un compagno potrebbe notare perdita di lucidità. Vertigini, affaticamento eccessivo e vomito possono essere ulteriori sintomi. Tremori e pelle d'oca segnalano una riduzione della circolazione cutanea, predisponendo ad un veloce aumento della temperatura. Spesso il soggetto comincia a iperventilare (come fanno i cani) per ridurre il calore; questo può causare formicolio alle dita come preludio del collasso. Incoordinazione e mancanza d'equilibrio sono segni successivi, seguiti dal collasso con perdita di conoscenza e/o coma. In fase di collasso la temperatura corporea può raggiungere o superare i 42,2°C.

COSA FARE:
Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e Chiamare il 118;
Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti;

Raffreddare la cute con spugnature di acqua fresca in particolare su fronte, nuca ed estremità.