venerdì 30 maggio 2014

NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27 SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. La nuova edizione della Norma, in vigore da febbraio 2014, sostituisce completamente la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia rimarrà applicabile fino al 01/02/2015.

Come noto, la norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/08, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive” e che recita:
  1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
  2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
La norma CEI 11-27:2014, seppur specialistica nell’ambito elettrico, si occupa dei lavori che presentano rischi di origine elettrica, indipendentemente dalla natura del lavoro da prendere in esame, ma qualificando il rischio in relazione alle distanze che si mantengono tra le persone (mezzi e attrezzi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
  1. nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi; 
  2. modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico; 
  3. specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica; 
  4. introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08; 
  5. modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione; 
  6. revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici.
Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it

giovedì 29 maggio 2014

La sicurezza dei ponteggi

Ricollegandoci al discorso iniziato ieri, aggiungiamo che chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

E unitamente alla autorizzazione Ministeriale il fabbricante “deve fornire una relazione tecnica completa dei seguenti elementi: a) calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego; b) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; c) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; d) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione”. Detto documento, continua l’autore, “è il “libretto” del ponteggio.

Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o a incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Il marchio “deve essere unico per tutti i pezzi. Quando i marchi non sono più leggibili: se si vuole continuare ad utilizzarli, lo si potrà fare, purché venga stilata una relazione tecnica firmata, che attesti l'idoneità all'uso di tali elementi nel ponteggio”.

Il materiale riporta informazioni su diversi elementi per la prevenzione della cadute in quota, il progetto specifico deve essere fatto per i ponteggi: - di altezza superiore a 20 m; - realizzati secondo schemi diversi da schemi-tipo contemplati nel ‘libretto’, ed in altri casi...

Ed esso deve contenere: Disegno esecutivo; Relazione di calcolo, inoltre tali copie, con il libretto, devono essere “tenute ed esibite, a richiesta nei cantieri”.

Per ulteriori informazioni vititate il sito: www.ergon.palermo.it

mercoledì 28 maggio 2014

Lavori in quota e sulle coperture

Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggio o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

In base alla tipologia degli elementi caratteristici la classificazione del ponteggio può essere fatta con riferimento a: - impiego (ponteggio da costruzione o da manutenzione); - tipo di materiale (legno o ferro); - tipologia di costruzione (mobili, su cavalletti, a sbalzo, sospesi, fissi); - tipologia degli elementi costruttivi (ponteggi a tubi e giunti e a telai prefabbricati).

Queste sono le opere che causano il maggior: - numero di infortuni sul lavoro mortali; - sanzioni dai controlli ispettivi.

Il montaggio del ponteggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. In particolare riguardo ai ponteggi il personale addetto al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione deve: - essere specializzato per tali tipi di opere; - essere nelle condizioni di salute idonee; - essere a conoscenza delle norme di sicurezza che regolamentano la esecuzione delle opere provvisionali; - avere in dotazione i mezzi di protezione personali quali: cinture di sicurezza, casco, scarpe antinfortunistiche”.

Sia il preposto che i lavoratori devono aver ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. Inoltre: - sulle impalcature è vietato il deposito di materiali o attrezzature fatta eccezione per quelli temporaneamente occorrenti ai lavori; - lo spazio occupato dai materiali e dalle attrezzature non deve ostacolare i movimenti del personale che vi opera; - le opere provvisionali vanno conservate inalterate per l’intera durata del lavoro. Non è consentito prelevare, anche se momentaneamente e per fabbisogni urgenti, parte del materiale di cui è costituito...

E il preposto deve verificare le condizioni di conservazione dei ponteggi: a) periodicamente; b) dopo eventi meteorologici violenti; c) dopo lunghe interruzioni dei lavori”. E durante l'esecuzione e l'uso si dovrà verificare anche: 1) la verticalità dei montanti; 2) il serraggio dei giunti; 3) l’efficienza degli ancoraggi.

Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it

martedì 27 maggio 2014

Terzo rapporto Sentieri su salute e inquinamento in Italia

Sentieri, acronimo per Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento, ha di recente pubblicato il suo terzo rapporto sullo studio del rischio per la salute nei 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche (Sin).

 Il documento fa parte di un progetto finanziato dal Ministero della salute e coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) ed è il seguito del rapporto relativo alla metodologia del 2010 e di quello relativo alla mortalità del 2011. Comprende due novità: l’analisi delle ospedalizzazioni, basata sulle schede di dimissione ospedaliera (Sdo), e l’analisi dell’incidenza oncologica.

Il documento, frutto della collaborazione di Sentieri con l’Associazione italiana dei registri tumori (Airtum), analizza 18 siti di interesse nazionale (Sin) per le bonifiche, tra cui alcuni con esposizione ambientale unica e unico inquinante come per esempio la fibra asbestiforme fluoro-edenite a Biancavilla, in Sicilia.

Dal rapporto Sentieri emerge che la maggiore estensione nazionale di siti contaminati è in Sardegna: complessivamente 447.144 ettari rientrano nei due Sin per le bonifiche ambientali del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e di Sassari-Porto Torres.

Ma il rapporto Sentieri dipinge un quadro preoccupante per tutti i Sin italiani: l'incrocio dei dati di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri indica un aumento dei tumori che arriva in alcuni casi anche al 90 per cento, in particolare il cancro della tiroide, il tumore della mammella e il mesotelioma.

Merita attenzione speciale, inoltre, il capitolo sullo stato di salute infantile nei siti contaminati: è il progetto Sentieri Kids, che finora, tuttavia, non ha ricevuto finanziamenti istituzionali.

Con questo rapporto lo studio Sentieri, coordinato dall’Istituto superiore di sanità e finanziato dal ministero della Salute, si viene sempre più caratterizzando come un sistema di sorveglianza di epidemiologia ambientale nei siti inquinati.

Per saperne di più leggete il rapporto: Sentieri oppure visitate il sito: www.ergon.palermo.it

lunedì 26 maggio 2014

Dichiarazione Gas Fluorurati relativa al 2013

Ai sensi dell’ art.16, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43, è obbligatorio provvedere, entro il 31/05/2014, alla dichiarazione relativa alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché ai sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra (elencati nel sito: www.sinanet.isprambiente.it).

La comunicazione va fatta, per via telematica all’indirizzo: http://193.206.192.119/fgas_v2/login.php

Andranno annotate le immissioni in atmosfera dei gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature in oggetto, oltre alla compilazione dell’anagrafica. Tra i gas indicati nel registro ricordiamo il: fluorometano,difluorometano, trifluorometano, pentafluoroetano, tetrafluoroetano, trifluoroetano, difluoroetano, eptafluoropropano, esafluoropropano, pentafluoropropano, pentafluorobutano, decafluoruro, tetrafluorometano, esafluoroetano, ottafluoropropano, ottafluorociclobutano, decafluorobutano, tetradecafluoroesano, perfluoropentano, esafluoruro di zolfo.
 
Per poter procedere alla compilazione della dichiarazione, è necessario avere a disposizione i libretti d’impianto che le ditte che effettuano la manutenzione vi hanno rilasciato. In mancanza di questi, occorrerà contattare le ditte che effettuano la manutenzione, al fine di istituire il libretto d’impianto ed al contempo reperire i dati necessari per la compilazione (tipo e numero di apparecchiature, tipo e quantità di refrigerante, eventuali interventi di manutenzione riguardanti la carica di refrigerante).

Ergon Ambiente e Lavoro srl è disponibile per qualsiasi chiarimento e per l’eventuale compilazione della dichiarazione. Ci potete contattare chiamando al: 091 340837 oppure scrivendo al: ergon@ergon.palermo.it , o ancora visitando il nostro sito: www.ergon.palermo.it

venerdì 23 maggio 2014

Corso di Formazione per Addetti ai lavori in quota con accesso e posizionamento mediante funi e/o per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi

ERGON Ambiente e Lavoro S.r.L. dal 19 al 28 Giugno 2014 organizza il corso finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo d’aula di 4 iscritti.

Il corso base più il modulo A è rivolto a chi utilizza sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (spostamento su corde tramite discensore e bloccanti da risalita). Per questi addetti è previsto l’obbligo di un corso abilitativo della durata di 32 ore, valido per 5 anni, in base all’art. 116, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 81/08.

Il Modulo base – Teorico – pratico della durata di 12 ore consiste in:
  • Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. 
  •  Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). 
  • Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. 
  • DPI specifici per lavori su funi, riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione: 
  1. a)imbracature e caschi;  
  2. b)funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia; 
  3. c)connettori, freni, bloccanti, carrucole. 

Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia, stoccaggio responsabilità).
  • Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. 
  • Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta). 
  • Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 
  • Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione 
  • Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. 
Il Modulo A – Specifico pratico per l’ Accesso e lavoro in sospensione in siti naturali e artificiali della durata di 20 ore:
  • Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi). 
  •  Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. 
  •  Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore. 
  • Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). 
  •  Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
  •  Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). 
  • Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. 
  • Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). 
  • Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.ergon.palermo.it

giovedì 22 maggio 2014

Prevenzione incendi: in arrivo il Testo Unico che abbandona le norme prescrittive per favorire la semplificazione

Il 30 aprile 2014 il Ministro dell’Interno e il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno presentato il Piano di semplificazione delle norme e delle procedure di prevenzione degli incendi, che ha l’obiettivo di snellire la normativa vigente e di aggregare in unico testo tutte le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti ogni attività. In linea generale, l’impostazione data alla normativa antincendio è sempre stata di tipo prescrittivo: lo Stato impone le regole precettive ed i soggetti obbligati agli adempimenti, che si avvalgono del supporto dei tecnici del settore, hanno l’onere di rispettarle, il tutto sotto il controllo sistematico del Corpo dei VV.F.

Questo tipo di impostazione, comoda per un'utenza poco abituata all’analisi del rischio incendio e alla valutazione delle conseguenti misure, ha comportato il frequente ricorso all'istituto della deroga, che crea una serie di difficoltà procedurali.

Si rende, pertanto, necessaria l’introduzione di un nuovo quadro della regolamentazione tecnica e di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico, che superi l’articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo di riferimento di settore.

Il piano presentato dai VV.F., che si tradurrà presto in decreto ministeriale, punterà su un approccio meno prescrittivo che favorisca contemporaneamente una migliore valutazione dei rischi ed introdurrà procedure più snelle continuando a mantenere un elevato controllo sui livelli di sicurezza.

 I principi fondamentali a guida del nuovo piano sono:

generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;

semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

 modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;

flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all’attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;

standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;

contenuti basati sull’evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Ai fini dell'attuazione, il documento si tradurrà in un decreto ministeriale che, a legislazione vigente, conterrà pochi articoli e una serie di allegati tecnici.

 Il decreto, oltre alle finalità, al campo di applicazione e agli obiettivi della normativa, prevederà un regime transitorio per consentire una modulare e graduale applicazione delle nuove disposizioni.

 I diversi allegati tecnici riporteranno in modo logico-sistematico:
• La regola tecnica orizzontale (RTO): i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 • Le regole tecniche verticali semplificate (RTV): le specifiche misure integrative per talune attività civili e commerciali, quali uffici, autorimesse ecc., nonché per quelle in applicazione delle recenti leggi approvate su strutture sanitarie, scuole e strutture turistico-ricettive esistenti.

Per scaricare la bozza del testo: www.necsi.it per ulteriori informazioni visita: www.ergon.palermo.it

mercoledì 21 maggio 2014

Trasmissione informatizzata notifiche, piani di lavoro e relazione annuale amianto


Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, agli artt. 250 e 256 dispone che il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponga e presenti all'organo di vigilanza competente per territorio una notifica e un piano di lavoro, ove rispettivamente applicabili.


Questi documenti, devono essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL territorialmente competente, prima dell'inizio di lavori (almeno 30 giorni prima nell’ipotesi di lavori che non rivestono carattere d’urgenza).

A compimento dell’anno solare, la L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” all’art. 9 prevede che le stesse imprese predispongano una relazione consuntiva degli interventi realizzati da trasmettere, ai sensi della la l.r. 29 settembre 2003, n. 17, all’ASL competente per territorio. 

Ciò premesso, in attuazione alla d.g.r. IX/3913 del 6 agosto 2012 “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica”, la Direzione Generale Salute, nella logica che persegue la semplificazione amministrativa e la limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, ha disposto che la trasmissione della notifica e dei piani di lavoro avvenga tramite sistema telematico. L’invio telematico da parte del datore di lavoro dei dati previsti dal DLgs 81/08 alimenta, peraltro, senza soluzione di continuità, la composizione informatica della relazione annuale prevista dall’art. 9 L. 257/92 per un facile assolvimento dell’obbligo di trasmissione posto a suo carico.

Tutto ciò costituisce, per il datore di lavoro, garanzia dell’univocità regionale di registrazione dei documenti trasmessi; descrizione e classificazione univoca e uniforme sull’intero territorio regionale delle informazioni richieste dal D.Lgs. 81/08; disponibilità di archivi informatici che raccolgono ed organizzano i dati trasmessi alle ASL attraverso le notifiche, i piani e le relazioni; certezza dei tempi di invio dei documenti.

Per saperne di più consultate il sito: www.ergon.palermo.it oppure www.asl.milano.it

martedì 20 maggio 2014

La circolare Inail 25/14 definisce le modalità operative per la riduzione del 14,17% dei premi dovuti


La circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014 Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative" fornisce le istruzioni per la concreta applicazione della riduzione, in vista della scadenza dell'autoliquidazione, fissata al 16 maggio 2014.

La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'anno 2014 è pari al 14,17% e riguarda tutti i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo ad eccezione delle fattispecie espressamente previste dalla citata legge 147/2013.

La riduzione dei premi e contributi si applica alle aziende "virtuose", che hanno registrato nel triennio 2010-2012 un andamento infortunistico pari o inferiore a quello medio nazionale della lavorazione o attività svolta.

In proposito l'INAIL precisa che ai soggetti tenuti all'obbligo assicurativo è già stato comunicato il tasso applicabile di tariffa per il 2014 o l'indice di gravità aziendale al fine di individuare, a seconda della polizza assicurativa, in maniera puntuale i soggetti destinatari della riduzione.

L'INAIL fa presente che per le attività lavorative avviate di recente, e comunque da non oltre un biennio, la riduzione del 14,17% si applicherà su istanza telematica, con la quale il soggetto attesterà il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Con la circolare Inail che definisce le modalità operative per la riduzione dei premi disposta dalla legge di stabilità si garantiscono alle imprese sgravi pari ad un miliardo di Euro nel 2014, che saliranno a 1.100 milioni nel 2015 e a 1.200 nel 2016. Si tratta di una significativa diminuzione dei costi assicurativi che, sommandosi allo sgravio Irap già deciso dal Governo, fornisce un sostegno importante alle imprese per l'avvio della ripresa. Voglio sottolineare che questa misura premia, giustamente, i soggetti che evidenziano buoni risultati nell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". È il commento di Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'emanazione, da parte dell'INAIL, della circolare 25/2014.


Per saperne di più visitate il sito: www.ergon.palermo.it