lunedì 31 marzo 2014

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

 

E’ Finalmente arrivata l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)! 


L’AUA è un unico documento che dura 15 anni e raccoglie in se ben sette diverse autorizzazioni ambientali:
1) Autorizzazione agli scarichi,
2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
3) Autorizzazione generale per imprese con emissioni modeste,
4) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura,
5) Comunicazione o nulla osta in materia di di impatto acustico,
6) Comunicazione preventiva per l’utilizzo di acque reflue in agricoltura,
7) Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non.

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese PMI come definite dal D.M. 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi sopra elencati. Cosa aspetti?

Per saperne di più: Informativa AUA Autorizzazione Unica Ambientale

venerdì 28 marzo 2014

CSP e CSE non aggiornati non possono esercitare

Il Coordinatore per la progettazione (CSP) ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) non possono esercitare se non hanno frequentato almeno le 40 ore di aggiornamento previste nel quinquennio, finché non abbiano completato il monte ore mancante. Eventuali frequenze superiori alle 40 ore nei 5 anni non sono credito formativo per il futuro.

Un recente interpello pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12 – DLgs. 81/08) offre indicazioni chiare riguardo all’attività del CSP e CSE che non si siano aggiornato nei tempi indicati dalla normativa (entro il 15 maggio 2013).

L’interpello sottolinea che non può esercitare l’attività di CSP e CSE chi non abbia frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, finché non completi il monte ore mancante.

Infatti per i suddetti coordinatori per la sicurezza nei cantieri, qualora non aggiornati ornamento, verrebbe meno uno dei tre requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro funzione (titolo + esperienza professionale + corsi di formazione e aggiornamento), pertanto in tal caso essi decadranno dall’incarico di coordinamento e/o non ne potranno assumere di nuovi.

Il coordinatore della sicurezza che non adempia all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, ai Coordinatori della sicurezza di recuperare la propria “operatività”.

Per ulteriori informazioni visitate: www.ergon.palermo.it

giovedì 27 marzo 2014

Modulo OT24 INAIL per la riduzione del tasso dei premi assicurativi

Il Modulo OT24 INAIL prevede che le aziende che si dimostrano virtuose e lungimiranti, effettuando ad esempio interventi di prevenzione e protezione, formazione, o sorveglianza sanitaria al fine di migliorare le proprie condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, possano ottenere con il modulo di domanda OT24 una riduzione del tasso medio della tariffa del premio assicurativo obbligatorio che può arrivare fino al 30%.

L’Ente tramite l’OT24 premia quindi con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

Con un’adeguata consulenza in materia di OT24 realizzare questi interventi di miglioramento può risultare più semplice di quanto non si creda, ad esempio si può:
1. per le aziende fino a 10 lavoratori, redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), oppure predisporre il piano d’emergenza ed effettuare la prova di evacuazione annuale;
2. per le aziende fino a 15 lavoratori, indire la riunione periodica almeno 1 volta l’anno;
3. far sì che il medico competente visiti gli ambienti di lavoro e rediga i relativi verbali di sopralluogo, almeno due volte in un anno;
4. verificare l’apprendimento dei lavoratori dopo ogni evento formativo su salute e sicurezza.

Per saperne di più sull’OT24 contattaci oppure apri il seguente link: Informativa_INAIL_OT24

mercoledì 26 marzo 2014

Bando ISI INAIL alle imprese 307 milioni per la sicurezza

Con il nuovo Bando ISI INAIL 2013 sono stati stanziati per il 2014 307,359 milioni di euro in incentivi alle imprese per interventi finalizzati a migliorare la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ripartiti su base regionale (oltre 23 milioni di euro per la Sicilia).

Possono essere presentati progetti ricadenti in una delle tre seguenti tipologie:
1. progetti di investimento,
2. progetti per l’adozione modelli organizzativi e di responsabilità sociale (per es. certificazione BS OHSAS 18001:2007)
3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

I destinatari degli incentivi del bando ISI sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, le quali possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

L’incentivo è costituito da un contributo, in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto. Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 130.000, e viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento.

Le scadenze del bando ISI: dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di invio.

Per saperne di più clicca su: Bando ISI INAIL 2013

martedì 25 marzo 2014

Criteri di qualificazione della figura del formatore

Pubblicato in Gazzetta 18 marzo 2013 n.65 il Decreto 6 marzo 2013 della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”. Tra le possibilità, al fine di poter formare i lavotori sulle tematiche della sicurezza, vi è quella di completare le proprie pregresse esperienze professionali con un corso della durata di 24 ore, rivolto specificamente ai formatori della sicurezza.

In base all’articolo 1 del suddetto decreto, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l’attività di formatore) ed uno dei sei requisiti individuati nell’Allegato al Decreto.

Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 I requisiti sono stati approvati in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo).

Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’ avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.

All’articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto “i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato” al decreto 6 marzo 2013.

Per saperne di più ed iscriverti al corso Ergon clicca su: La Formazione dei Formatori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro

lunedì 24 marzo 2014

La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato: il D.lgs. 231/2001

Il ruolo dei modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della specie di quelli che possono fondare la responsabilità dell’ente. Il dilagante fenomeno della criminalità economica, censita in modo crescente fin dagli anni settanta, spinse l’Unione Europea ad introdurre misure di contrasto alla stessa, non più di genere individuale, bensì riconducibili ad Enti quali società e associazioni con o senza personalità giuridica.

Da questi presupposti venne approvata in Italia la Legge Delega n. 300/2000, che si poneva come primo impulso nella disciplina della responsabilità degli Enti nell’ambito di illeciti causati da reato, al fine di dare attuazione al disposto di questa Legge delega è stato promulgato il D.Lgs. 231/2001, che individua la responsabilità amministrativa dell’Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente.

 Il D.lgs 231/2001 mira, quindi, ad investire gli operatori economici di una sorta di funzione di “garanzia” che sensibilizzi gli stessi a prevenire qualsiasi crimine economico all’interno dell’esercizio dell’impresa secondo canoni etici e non contra legem.

 Ergon è in grado di prestare la propria consulenza qualificata sulla progettazione, realizzazione ed attuazione dell’idoneo modello organizzativo e gestionale previsto dal decreto, sulle varie attività propedeutiche alla sua creazione quali la predisposizione di un codice etico, l’identificazione delle principali aree a rischio reato, la previsione di specifici protocolli per la prevenzione dei reati nonché la previsione di un organismo di vigilanza che diverrà il garante del modello di cui curerà l’aggiornamento e l’applicazione, assicurandone l’effettività, attraverso i poteri di iniziativa e controllo conferitigli.

 Per ulteriori informazioni visita il sito: www.ergon.palermo.it

venerdì 21 marzo 2014

Formazione ed aggiornamento obbligatori di Lavoratori, Dirigenti e Preposti - le indicazioni degli “Accordi della Conferenza Stato – Regioni”


Il 21 dicembre 2011 la “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome” ha validato l’accordo, relativo all’aggiornamento dei programmi formativi riguardanti i Dirigenti, i Preposti (art. 37 com.7 D.Lgs. 81/08) ed i Lavoratori (art. 37 com.2.).

Principale novità: individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale.
Vi riportiamo uno schema riassuntivo della formazione:

Figure coinvolte
Durata della formazione in ore
Lavoratori
Basso
Medio
Alto
Formazione Generale
4
4
4
Formazione Specifica
4
8
12
tot
8
12
16
Aggiornamento quinquennale
a decorrere dalla pubblicazione dell’accordo gennaio ‘12
6
Preposti
Formazione come lavoratore
8
12
16
Formazione aggiuntiva e specifica per i Preposti
8
tot
16
20
24
Aggiornamento quinquennale
a decorrere dalla pubblicazione dell’accordo gennaio ‘12
6
Dirigenti
Formazione
16
Aggiornamento quinquennale
6

Classificazione delle aziende, relativamente alle macrocategorie di rischio (Settori Ateco 2002-2007):
       Rischio Alto: …. manifatturiero; energia; rifiuti; raffinerie; chimica; sanità.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare i lavoratori, i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione previsti, entro e non oltre i 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi la data di scadenza prevista era l’11/07/2013).

Per i nuovi assunti gli adempimenti normativi dovranno essere assolti anteriormente o, dove questo non è possibile, contestualmente all’assunzione ed, in ogni casa lo formazione dovrà essere conclusa entro 60 giorni dalla data di assunzione.

I datori di lavoro che non adempieranno agli obblighi previsti da questi accordi, sono soggetti a sanzioni penali ed amministrative.

Obbligo sanzionato
Sanzione prevista
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute
Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo di lavoro di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali
Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso
Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l’RLS
Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

 Oltre al programma e la durata del percorso formativo, gli Accordi hanno definito i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, le modalità di organizzazione del progetto formativo, nonché della metodologia di insegnamento/apprendimento e relativa valutazione.

Tra le metodologie di insegnamento gli accordi prevedono anche la possibilità di una formazione in modalità e-learning (on-line) ed in alcuni casi la suggeriscono come la più opportuna (per es. per gli aggiornamenti, per la formazione dei dirigenti, per l’effettuazione di verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite). 

Per saperne di più andate su: www.ergon.palermo.it

giovedì 20 marzo 2014

Aggiornamento per RSPP e ASPP


Il D.Lgs. 81/08 prescrive a Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e Addetti al Servizio ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di seguire dei percorsi di formazione e aggiornamento continuo.

Secondo l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni del 26 gennaio 2006, il 15 maggio 2013 scadono i termini entro cui completare l’aggiornamento professionale obbligatorio per coloro che si sono avvalsi dell’esonero dal Modulo B e/o che si sono laureati in data antecedente al 30 aprile 2008, data di pubblicazione del D.Lgs. 81/08

Per soddisfare questo obbligo è possibile:
    RSPP/ASPP
  1. Seguire un percorso di Aggiornamento frazionato che permette di frazionare tale adempimento in cinque anni.
  2. Seguire un ciclo di Aggiornamento completo.
  3. Per coloro che si trovano nella necessità di completare rapidamente il proprio aggiornamento Sicureco è in grado di predisporre percorsi formativi rapidi personalizzati.
Per ulteriori informazioni andate su: www.ergon.palermo.it